Il casus belli il blocco per il quadriennio 2011/2014
IL DANNO E LA BEFFA: Il personale militare non più in servizio – id est in congedo dal 10/10/2011 fino al 31/12/2017 (ante 2018) – rispetto a personale che andrà in congedo dal 01/01/2018 (post 2018) continuerà a subire – ai fini pensionistici – gli effetti negativi del blocco degli automatismi avviato con D.L. n. 78/2010.
In sitentesi: il trattamento stipendiale corrispondente alla progressione di carriera conseguita “ai fini esclusivamente giuridici” nel periodo del “blocco”, non essendo entrato a far parte della base retributiva e contributiva del personale in congedo ante 2018 proprio a causa del blocco, non potrà entrare nel calcolo della base pensionabile e nella determinazione del trattamento di quiescenza.
E ciò con grave danno economico in relazione al quantum da percepire ai fini pensionistici.
COSA È ACCADUTO: Dopo nove anni di blocco dei contratti, saranno 450 mila i lavoratori pubblici della sicurezza e della difesa che da marzo 2018 avranno il contratto rinnovato e un aumento in busta paga. Secondo le nuove previsioni contrattuali, per gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori alla data del 1 Gennaio 2018, gli automatismi stipendiali congelati durante l’intero periodo di blocco retributivo degli stessi dal 2011 al 2015 compresi gli scatti, saranno ricostruiti ai fini stipendiali senza la corresponsione di arretrati.
CHI NE PAGHERA’ LE CONSEGUENZE: Previsione che, purtroppo, non sarà applicata ai congedati ante 2018.
Ad sintetim: il quantum del trattamento pensionistico percepito sarà nettamente differente tra gli ante 2018 ed i post 2018 che, rispetto ai primi, non subiranno gli effetti del blocco.
E ciò perché ai sensi dell’art. 1866 del codice dell’ordinamento militare, D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e dell’art. 53 de D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, la base pensionabile si determina con riferimento allo stipendio e agli emolumenti retributivi pensionabili integralmente percepiti in attività di servizio.
Orbene, la penalizzazione subita dai soggetti cessati dal servizio nel periodo del blocco discende direttamente dall’art. 9, comma 21, terzo periodo, del D.L. n. 78/2010, dall’art. 16, comma 1, lett. b) del D.L. n. 98/2011 e dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 122/2013, laddove, pur introducendo un temporaneo e transeunte blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera, il legislatore non ha considerato la posizione di coloro che sarebbero cessati dal servizio prima della cessazione della “cristallizzazione economica”, trascurando, in tal modo, che gli stessi avrebbero subito una “vanificazione” della conseguita progressione di carriera, con definitiva perdita della retribuzione discendente dalla progressione stessa.
QUALI VIOLAZIONI NORMATIVE E COSTITUZIONALI: per quanto anzi specificato, occorre rammentare che la mancata previsione della valorizzazione in quiescenza degli emolumenti pensionabili derivanti dalle progressioni di carriera, a far data dalla cessazione del regime di “blocco”, determina il contrasto della disciplina della “cristallizzazione” con l’art. 3 della Costituzione sotto il duplice aspetto della contrarietà al principio della ragionevolezza e al principio di uguaglianza.
Il sacrificio imposto ai soggetti in questione, non avendo carattere temporaneo, va oltre la giustificata necessità di risparmi immediati per il contenimento della spesa pubblica e, quindi, va oltre la insindacabile discrezionalità del legislatore, sfociando in una arbitraria, e comunque palesemente eccessiva e sproporzionata solo per alcuni, compromissione degli interessi colpiti dalla “cristallizzazione”.
Quindi, l’evidenziato “effetto definitivo” della misura del blocco, che si produce solo per alcuni dei soggetti destinatari delle disposizioni de quibus, viola l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento tra soggetti che presentano parità di qualifica e anzianità di servizio.
Alcuni di essi, rimasti in servizio, potranno godere degli effetti economici della progressione alla data di cessazione del blocco, mentre altri, gli ante 2018, cessati dal servizio, non potranno goderne neanche ai fini della determinazione della base pensionabile.
COSA FARE: Occorre avviare un ricorso in Corte dei Conti PER LA RIDETERMINAZIONE DEL QUANTUM PENSIONABILE. Il ricorso è rivolto al personale in congedo delle Forze di Polizia a ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), ed ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), e delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica) – che sono stati illegittimamente penalizzati dal blocco stipendiale, e che con l’avvento delle nuove disposizioni contrattuali per l’anno 2018, percepiranno un trattamento pensionistico inferiore rispetto ai colleghi aventi pari grado e pari anzianità di servizio che entreranno in pensione dal 2018.
Il ricorso verrà proposto in forma individuale in relazione ad ogni singola posizione stipendiale e curriculare.
Prima dell’avvio del ricorso è necessario inviare a mezzo raccomandata AR o PEC la diffida che trovate qui in ALLEGATO messa a disposizione dello studio a titolo gratuito.
Per informazioni in merito alle modalità di adesione potrete inviare una e mail al seguente indirizzo: studiolegale.fasano@alice.it
Oppure un messaggio istantaneo whatsapp al seguente contatto mobile: +393348120803
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