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DOCENTI: PIANO DI MOBILITA’ 2016/2017 – ECCO COME LO STATO ITALIANO HA CALPESTATO I DIRITTI DI MIGLIAI DI DOCENTI – AVVIO RICORSI PER RIMANERE NELLA SEDE DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA – AVVIO DENUNCIA PER VIOLAZIONI COMUNITARIE
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RITARDI ASSEGNAZIONI DOCENTI

Luglio 28, 2016

La condotta assunta dal Miur nelle ultime ore, sta rasentando ogni limite legale. Tutti gli standard normativi comunitari e costituzionali, calpestati da un gruppo di incompetenti che non hanno ancora deciso le sorti di migliaia di docenti italiani. Un modo becero di giocare con la vita altrui che rende la visione nitida e perfetta dell’odierna situazione: la scuola italiana è un fallimento. E la cosa più grave è che tale fallimento sviscera uno schiaffo doloroso all’unica parte in buona fede di questo degente rapporto contrattuale: agli attori della vicenda mobilità 2016/2017, i docenti, costretti a migrare verso altre Regioni per poter attuare quella dignità – ‘ che dovrebbe emergere dall’espletamento della prestazione lavorativa – consacrata nella carta costituzionale e usata a modi carta igienica dai ligi amministratori pubblici

Avv. Angela Maria Fasano

IL caso:

Il ritardo del Miur riguardo la pubblicazione degli esiti dei trasferimenti delle fasi B,C e D della scuola dell’infanzia e primaria sta arrecando un danno grave ed irreparabile a migliaia di famiglie italiane.

Una situazione caotica, questa, causata da una procedura inficiata ab origine da gravi incompetenze e mancanze normative.

La condotta omissiva del MIUR sembra essere ormai strutturale.

Ritardi, si noti bene, altamente lesivi dei diritti ed interessi legittimi dei docenti.

Quale la ratio di quanto anzi rilevato?

Tali ritardi si stanno concretizzando in assoluta Violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 l. n. 24171990.

Non solo, si ravvisa in tale sede l’eccesso di potere per irragionevolezza e per illogicità manifesta, per errore sui presupposti di fatto e di diritto, oltre alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.

Le assegnazioni, invero, rientrano nell’ambito del procedimento amministrativo che è, a sua volta, soggetto a specifici limiti e garanzie, posti a tutela del privato (id est: ex Legge 241/90), contro l’agire della PA.

Giusto per comprendere: se il MIUR assegna un termine in procedimenti così delicati, lo deve rispettare!

Cosa possono fare i docenti lesi dalla condotta ascrivibile al MIUR?

Occorre procedere per due distinte vie.

In primis, presentare Istanza in Commissione Europea per denunziare l’omessa applicazione, da parte dello Stato Italiano, della normativa comunitaria all’uopo violata.

Si registra in tale sede la contrarierà al diritto italiano al diritto UE – e, in particolare, alla clausola 5 dell’accordo quadro per il primato del diritto comunitario – quindi, secondo una lettura appunto comunitaria della Direttiva e delle norme poste a tutela della parte debole del rapporto contrattuale.

Chiunque, persona fisica o impresa, può denunciare alla Commissione Europea presunte violazioni del diritto europeo da parte di uno Stato membro senza dover dimostrare di essere direttamente leso dall’eventuale infrazione.

Ma non è tutto.

In secondo luogo, avvieremo una denuncia penale per omissione di atti di Ufficio.

E’ bene rammentare che la Giurisprudenza maggioritaria sembra ormai orientarsi in un primo assunto: per la consumazione del delitto in esame, l’atto amministrativo richiesto deve essere a efficacia esterna alla Pubblica Amministrazione, o al più interno avente “rilevanza esterna”, non potendo valutarsi gli atti endo-procedimentali.

Tale affermazione consente di individuare anche il titolare dell’interesse alla richiesta dell’atto, il quale sarà sempre il cittadino estraneo alla Pubblica Amministrazione, almeno per l’attività richiesta. Orbene, poiché la mobilità si è concretizzata a domanda di parte e poiché il MIUR aveva dato un termine ben preciso, in questa sedes si può ben richiamare l’approdo giurisprudenziale formatosi sul punto.
 

La Corte di Cassazione, Sezione VI, sentenza n. 42610/2015 (udienza 6.10.2015 – Pres. Agrò Antonio) ha ribadito., invero, la pacifica linea interpretativa che ha ormai da tempo stabilito il principio secondo cui, in tema di delitto di omissione di atti d’ufficio, il formarsi del silenzio-rifiuto alla scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato costituisce un inadempimento integrante la condotta omissiva richiesta per la configurazione della fattispecie incriminatrice. La fattispecie di cui all’art. 328, comma 2, c.p.* incrimina non tanto l’omissione dell’atto richiesto, quanto la mancata indicazione delle ragioni del ritardo entro i trenta giorni dall’istanza di chi vi abbia interesse. 

Ecco, allora che si delinea un quadro disastroso per il MIUR. La condotta omissiva, priva di idonea giustificazione, sta ledendo gli interessi di migliaia di docenti italiani, oggi con il fiato sospeso.

Non è corretto ingenerare aspettative e poi annullarle in questo modo becero.

Forse il MIUR non ha contezza di una circostanza: i docenti hanno famiglia, genitori, figli e amici a cui devono ancora rendere conto circa la futura assegnazione. Nessuno di loro ha potuto programmare una vacanza. Nessuno di loro attualmente sta programmando con serenità la propria futura esistenza. Soffermiamoci su questo punto. Il diritto alla vacanza. Apparentemente vanesio, tale diritto ha una ben precisa ratio normativa. E’ diritto, costituzionalmente sancito, ispirato da ragioni di ordine pubblico che sostanzialmente traggono origine dall’esigenza di tutela dell’integrità fisica e dello stato di salute (comprensivo anche di quello afferente alla sfera psicologica) del cittadino prestatore di lavoro subordinato (art. 32 Cost. ).

Senza trascurare gli aspetti patrimoniali della vicenda sui quali potremmo scriver sermoni giuridici.

Rammentiamo al MIUR che qui si sta giocando con la dignità del lavoratore, tutelata dalla nostra Carta costituzionale. In nessuno Stato Europeo si registra quanto sta accadendo oggi in Italia. Una quadro vergognoso della vicenda che allarga a macchia d’olio le incongruenze ed illegittimità di questa malata mobilità 2016/2017.

COSA FARE ALLORA?

Abbiamo ideato, spinti in primis dall’esigenza dei nostri parenti più stretti, una mega azione collettiva risarcitoria da esperire nei riguardi del MIUR. Comunicheremo alla Commissione Europea che lo Stato italiano, a causa della condotta omissiva applicata, sta ledendo la normativa dell’UNIONE. Chiederemo un intervento immediato. In più, vogliamo vederci chiaro anche dal punto di vista penale. Vogliamo che sia apra un procedimento contro il MIUR, dove poi potremo costituirci parte civile, per il risarcimento del danno patito.

L’adesione è gratuita e non comporterà costi di nessun genere.

Occorre solamente scaricare il modulo qui sotto, stamparlo, scansionarlo e rispedirlo al seguente indirizzo mail: studiolegale.fasano@alice.it

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