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In materia di mobilità del personale del settore della formazione professionale, l’intera procedura è normativamente contemplata dall’allegato 12 del CCNL per la formazione professionale biennio 2012-2013, il quale espressamente richiama l’art. 26 del CCNL per la formazione professionale triennio 1994 -1997. Ecco, invero, il punto focale della norma sopra riportata: “Per rispondere alle esigenze della programmazione regionale attraverso la razionale, qualificata e rispondente gestione del personale, per la salvaguardia occupazionale, si attua la mobilità del personale dipendente all’interno del Sistema Regionale della Formazione Professionale. La mobilità si attua attraverso l’istituzione di tavoli trilaterali regionali anche tra istituzioni Formative degli Enti ed istituzioni formative delle Regione e degli enti delegato, anche mediante accordi. La contrattazione regionale ne definisce i criteri, le modalità, nonché le priorità per il reinserimento; la Commissione Bilaterale regionale attiva i processi per la gestione della mobilità, anche in riferimento all’Albo regionale, che costituisce il quadro delle professionalità del personale dipendente”. Nel caso in esame sono stati, altresì, stravolti i dettami di cui alla Legge regionale n° 24/76. Si puntualizza al riguardo che l’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 25 del 1993 così recita: “Al personale iscritto all’albo previsto dall’art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria”; Conseguentemente, l’art. 2, comma 2-bis sancisce: “L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale di cui al comma 1, rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale. Sul piano delle sequenze normative violate è, poi, interessante notare, lo stravolgimento giuridico applicato ai criteri resi con nota assessoriale n° 10/1994. Ed infatti: “Al fine di garantire la salvaguardia occupazionale degli operatori della formazione professionale, presso gli Uffici Provinciali del Lavoro competenti per provincia, saranno istituite apposite liste, distinte come appresso: A)posto in mobilità ai sensi dell’art. 27 del CCNL 89/91. Il presupposto per l’inserimento nelle liste di cui sopra è quello di un contratto di lavoro a tempo indeterminato”. Il dato normativo è chiaro. Da queste basi, pertanto, partono le nostre tutele collettive: siamo convinti che le denunzie locali non porteranno alcun risultato tangibile.
Bisogna passare alle maniere forti: che ben venga il mediatore europeo! Quindi, per quanti volessero seguire gli oltre 200 lavoratori che oggi hanno firmato le nostre tutele collettive europea, rimettiamo di seguito il manifesto della nostra iniziativa legale:

[list_font_adv list_item_1=”Richiesta di intervento sostitutivo ex art.120 della Costituzione” list_item_2=”Tutele Europee (petizione, denunzia in Commissione ricorso)” list_item_3=”Denunzia autorità penali e contabili” list_item_4=”Tavoli di studio e di ricerca” icon_1=”angle-right” icon_2=”angle-right” icon_3=”angle-right” icon_4=”angle-right” indent_1=”40″ indent_2=”40″ indent_3=”40″ indent_4=”40″]


In tanti si sono uniti ed hanno reso il loro personale, prezioso e ben accetto contributo. Anche materiale. Perchéle nostre tutele collettive presentano come base primaria le conoscenze del lavoratore. L’unico che – anche in barba all’avvocato – conosce veramente il contorto meccanismo della formazione siciliana. Il vostro apporto, a mezzo di gruppi studio e ricerca, sarà vitale per i lavoratori, vostri amici. Le adesioni, stante le numerose richieste, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2015.

Per aderire potrete inviare una mail al seguente indirizzo: studiolegale.fasano@alice.it