Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 742 resa in data 11 marzo 2016, ha accolto le ragioni di diritto dei ricorrenti, dichiarando l’illegittimità della trattenuta del 2,50% per i dipendenti assunti dopo il 31.12.2000.
IL CASO: La ritenuta del 2,5% sullo stipendio dei dipendenti pubblici in regime di TFR è illegittima perché deve essere posta a carico dello Stato-Datore di Lavoro, al pari di quanto avviene nel settore privato.
Quindi, per gli assunti a far data dal 01/01/2001 (quindi in regime di TFR) la ritenuta del 2,50% a carico del lavoratore sull’80% della retribuzione non è dovuta (per i lavoratori che facciano apposito ricorso giudiziale). La questione interessa tutti i dipendenti pubblici in regime di Tfr (cioè assunti dopo il 2000 nonchè i precari assunti dopo il 30 maggio 2000) ai quali lo stato continua ad applicare il prelievo in base al Dpr 1032/1973. A dichiarare l’illegittimità di questa trattenuta è stata una sentenza (la numero 223) del 2012 della Corte Costituzionale. In pratica, il prelievo è da ritenersi irragionevole perché non collegato con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché, a parità di retribuzione, determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro. Il giudice delle leggi ha quindi sentenziato che la disposizione impugnata viola gli articoli 3 e 36 della Costituzione. Principio ribadito con un’altra recente sentenza la numero 244 del 2014.
CHI PUO’ FARE RICORSO: Tutti i dipendenti pubblici assunti dopo il 31.12.2000 in regime di TFR – Tutti i dipendenti pubblici in regime di Tfs, cioè assuntI prima del 2001. In particolare, per gli assunti prima del 2001, lo Stato dovrà restituire il versamento figurativo della quota del 2,69% di TFS per raggiungere la quota 9,60% prevista dalla legge per gli anni 2011 e 2012 in cui è stato collocato illegittimamente.
Per info sulle modalità di adesione al nostro ricorso: studiolegale.fasano@alice.it