NUOVA VITTORIA PER LA MOBILITA’ DOCENTI: RICONOSCIMENTO PRECEDENZA DEL DOCENTE CHE ASSISTE IL FAMILIARE DISABILE EX LEGGE 104/1992 – LA PRECEDENZA VALE ANCHE SE NON E’ PREVISTA NEL CONTRATTO COLLETTIVO – VITTORIA OTTENUTA DALLO STUDIO LEGALE FASANO SUI FORI DI TERMINI IMERESE E RAGUSA – LE DOCENTI SONO RITORNATE A CASA E POSSONO FAR VALERE LA PRECEDENZA PER TUTTE LE OPERAZIONI DI MOBILITA’ A SEGUIRE
Dicembre 14, 2017
E ALTRE DUE DOCENTI SONO TORNATE A CASA GRAZIE AI NOSTRI RICORSI – VITTORIA SUL FORO DI NAPOLI E DI NAPOLI NORD – IL CSA DA IMMEDIATA ESECUZIONE AL PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE ED EMETTE DECRETO DI TRASFERIMENTO – LE DOCENTI SONO FINALMENTE NEL PROPRIO AMBITO DI RESIDENZA!
Gennaio 17, 2018

DOCENTI ESILIATI: AVVIO DI UN RICORSO COLLETTIVO CONTRO IL MIUR, L’ARAN ED I SINDACATI – RICHIESTA ANNULLAMENTO ACCORDI ASSUNTI IN SEDE SINDACALE CON CONTESTUALE REVISIONE DELL’INTERA PROCEDURA DI MOBILITÀ – AZIONE DI RESPONSABILITÀ CONTRO LO STATO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE – RESPONSABILITÀ COMUNITARIA

Gennaio 11, 2018

Nell’anno scolastico 2015/2016, all’esito del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui all’art.1, commi 95 ss., della legge n.107/2015, nessuno dei docenti delle fasi “B” e “C” ha avuto la possibilità di scegliere la sede definitiva di servizio.

Le operazioni di mobilità si sono svolte secondo i nuovi criteri previsti in sede di contrattazione collettiva che, di fatto, hanno stravolto il previgente sistema di mobilità, introducendo una articolata distinzione in fasi e sotto fasi nell’ambito delle quali ciascun docente ha partecipato ai trasferimenti secondo una procedura differenziata a seconda del canale di reclutamento (G.a.E. o G.M. da concorso 2012) e del periodo temporale in cui hanno ottenuto l’incarico a tempo indeterminato. Il nuovo sistema di mobilità, che ha dovuto necessariamente tenere conto del piano straordinario di assunzioni attuato dal Governo con la discussa legge 107/15, nonché della riforma degli Ambiti Territoriali, è tuttavia affetto da evidenti profili di illegittimità nella misura in cui le disposizioni contenute nel C.C.N.I e nella pedissequa O.M. n. 241 dell’8 aprile 2016 – CUI SI SONO UNIFORMATI I SUCCESSIVI ACCORDI, TRA QUESTI QUELLO DEL 21/12/2017 determinano evidenti disparità di trattamento tra i docenti di ruolo che presentano domanda. Gli atti EVIDENZIATI, infatti, hanno definitivamente formalizzato l’illegittima suddivisione in fasi, in sede di mobilità, dei docenti assunti nell’anno scolastico 2015/2016, secondo il piano straordinario fase A, B e C Legge 107/2015.

Da ciò una gravissima circostanza: i docenti assunti da GAE fasi B e C si sono dovuti “accontentare” dei posti eventualmente residui nell’ultima fase D della mobilità, con conseguente negazione dell’ambito territoriale prescelto.

Coerentemente alla normativa che oggi si assume violata, il MIUR, in sede di mobilità, avrebbe dovuto predisporre una graduatoria nazionale, basata sui titoli di merito e di servizio, oltre che familiari, attribuendo, per l’effetto, un determinato punteggio a tutti i docenti assunti nell’anno 2015/2016 con il piano straordinario di cui alle fasi b e c della L. 107/2015, a prescindere dallo specifico canale di assunzione (GM-GAE).

I docenti ESILIATI di fatto hanno subito e stanno subendo gli effetti lesivi e deleteri di atti amministrativi illegittimi, frutto di scelte poco oculate che hanno applicato illegittime deroghe al sistema normativo in tema di mobilità.

In realtà non sono previste DEROGHE SISTEMICHE al criterio meritocratico del maggior punteggio nella procedura di mobilità!!!

L’esperienza pratica acquisita nel corso degli anni di servizio (mercé anche le numerose supplenze) non merita di essere così annullata!!!

Pertanto, da tali errori o comportamenti dell’amministrazione è emersa certamente una grave ed inaccettabile disparità di trattamento tra quei docenti che hanno beneficiato della conservazione o assegnazione della sede di servizio in uno degli ambiti richiesti e GLI ALTRI DOCENTI che, nonostante il superiore punteggio, si sono visti assegnare ad una sede così penalizzante (per sé ed i propri affetti). Ragionando diversamente, dovrebbe invece ammettersi che tale assegnazione sia stata effettuata in via pericolosamente automatica e, quindi, comunque in contrasto con l’art 3 Cost. che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione, correlato con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97. Appare evidente la violazione di tale articolo, il quale istituisce una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia del cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale.

Risulta, altresì, chiara la violazione del diritto al lavoro, vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente riconosciuto e tutelato come fondamentale ed inviolabile in tutte le sue esplicazioni (artt. 1, 2, 4, 35, 36, 37 ss Cost.). In quanto in virtù del lavoro si esplica la piena e libera personalità dell’individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali. Il diritto al lavoro, in tale ottica, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma vi ricomprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro.

Il trasferimento dei docenti a centinaia di km dal luogo di residenza della famiglia e degli affetti più cari, infatti, costituisce un ostacolo alla possibilità di svolgere la propria attività lavorativa nel pieno delle proprie esigenze esistenziali, professionali e, non da ultimo, economico-finanziarie. Dopo diversi anni di sacrifici e di “precariato” i docenti hanno ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato e partecipando alle operazioni di mobilità in questione, avevano finalmente sperato di poter realizzare le proprie legittime aspettative lavorative, in piena simbiosi con le proprie esigenze familiari, professionali e sociali. Per effetto del trasferimento illegittimo, invece, si ritrovano ad essere frustrati in tutte le ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione professionale, personale e relazionale.

COSA FARE: AVVIO AZIONE COLLETTIVA DISAPPLICATIVA E RISARCITORIA

ITER:

  1. DIFFIDA

  2. RICORSO COLLETTIVO CONTRO IL MIUR ARAN E SINDACATI PER OMESSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA – RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE PER VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALE COOPERAZIONE STATI MEMBRI EX ART. 288 DEL TRATTATO.

  3. COSA CHIEDERE: DISAPPLICAZIONE (TRA QUESTI IL NUOVO ACCORDO DEL 21/12/2017) DEGLI ATTI NORMATIVI CONTRASTANTI CON LA NORMATIVA COMUNITARIA – RICHIESTA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA – RISARCIMENTO DEL DANNO – AVVIO PIANO DI MOBILITA’ CHE RISPETTI IL CRITERIO DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO E DELLE ESIGENZE FAMILIARI – REVISIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE.

  4. PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL DIRITTO DELL’UNIONE SUL DIRITTO INTERNO E CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELL’APPLICAZIONE DELLA NORMA DI DIRITTO INTERNO INCOMPATIBILE.

  5. SUSSISTE LA RESPONSABILITÀ RISARCITORIA DEGLI STATI MEMBRI PER ATTIVITÀ LEGISLATIVA CONTRARIA AL DIRITTO DELL’UNIONE. GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LE VIOLAZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO.

  6. RESPONSABILITÀ EX ART. 2043. RISARCIBILITÀ DELL’INTERESSE LEGITTIMO LESO.

  7. CON LA PRONUNCIA RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA NEI DUE PROCEDIMENTI RIUNITI BRASSERIE DU PECHEUR E FACTORTAME (CAUSE C-46/93 E C-48/93), È PREVALSA LA TESI ESTENSIVA: IL PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITÀ DELLO STATO PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO HA PORTATA DEL TUTTO GENERALE E PRESCINDE DAL FATTO CHE IL DIRITTO SIA ATTRIBUITO DA UNA NORMA NON IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, TROVANDO APPLICAZIONE TUTTE LE VOLTE CHE IL LEGISLATORE NAZIONALE, L’AMMINISTRAZIONE, OVVERO IL POTERE GIUDIZIARIO, ANCHE ATTRAVERSO UNA NON CORRETTA TRASPOSIZIONE OD APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, ABBIANO LESO UN DIRITTO RICONOSCIUTO AL SINGOLO DAL DIRITTO COMUNITARIO.

  8. VERRANNO INVOCATE LE DIRETTIVE COMUNITARIE SULLA MOBILITÀ DEI DIPENDENTI CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO ED ECONOMICHE.

Come aderire: l’adesione al ricorso ha un costo di Euro 50,00 e potrà essere formalizzata scaricando il modello in calce alla presente pagina.

DOCUMENTI NECESSARI

Contratto di immissione in ruolo.

Domanda di mobilità 2017/2018.

Esito trasferimento.

Eventuali allegati prodotti in sede di invio telematico della domanda (allegato D).

Titolo di abilitazione.

Graduatoria GAE di immissione in ruolo

Indicazione analitica con indirizzo dei docenti che possiedono punteggio inferiore (solo per chi ha individuato tale irregolarità).

Bollettini dei movimenti.

TEMPI E MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE AL RICORSO:

Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione al ricorso dovrà essere inviata con RACCOMANDATA entro e non oltre LUNEDI’ 13 FEBBRAIO 2018, Mercoledì 21 febbraio 2018.

Nella busta esterna, oltre al nominativo del mittente, dovrà essere specificato anche: “RICORSO DOCENTI ESILIATI”.

Importante: tutta la documentazione dovrà essere anticipata (scansionando tutti i documenti) a mezzo mail al seguente indirizzo: studiolegale.fasano@alice.it o   alstudiofas@gmail.com. NB: nell’oggetto dovrete indicare: “RICORSO DOCENTI ESILIATI”.


SCARICA:

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Docenti istituti paritari: con sentenza comunicata il 7 dicembre 2022 i docenti di istituti paritari ottengono la condanna del Ministero: riconosciuto l’intero punteggio pre-ruolo paritario ai fini giuridici, economici e della ricostruzione di carriera. Nessuna prescrizione del diritto.