Vittoria dello studio legale Fasano. Mobilità, Tribunale di Palermo riconosce i 12 punti della SSIS
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DOCENTI: STRAORDINARIA SENTENZA DEL 10 LUGLIO 2019 – DOCENTE FINALMENTE A CASA – VITTORIA DELLO STUDIO LEGALE FASANO SUL TRIBUNALE DI PALERMO – MOBILITA’ INTERPROVINCIALE – RICONOSCIUTA LA PRECEDENZA EX ART. 33 LEGGE 104 DEL 1992 PER IL DOCENTE CHE ASSISTE IL FAMILIARE DISABILE – DIRITTO ASSOLUTO DI PRECEDENZA CON EFFETTO REATROATTIVO DALLA PRIMA MOBILITA’

Luglio 11, 2019

Con recentissimo provvedimento  N. 2814/2019 DEL 10 LUGLIO 2019il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, ha accolto le domande avanzate dallo studio legale Fasano per una docente illegittimamente trasferita al nord.

E’ il caso di una docente (referente unico di un disabile in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992) che ha partecipato alla fase di mobilità interprovinciale, FASE, SI NOTI BENE, PER CUI IL CCNI NON PERMETTE AI DOCENTI DI POTER BENEFICIARE DELLA PRECEDENZA DI CUI ALL’ART.  33 L. n.  104/1992. PRECEDENZA, INVERO, ACCORDATA AI SOLI DOENTI CHE PARTECIPANO ALLE OPERAZIONI DI MOBILITA’ PROVINCIALE E CIO’ IN ASSOLUTO SPREGIO DEL PRINCIPIO DI PARITA’ DI TRATTAMENTO NELLE MEDESIME CONDIZIONI DI IMPIEGO STABILITE DALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA.

Appare assurdo, invero, che nelle operazioni di mobilità la precedenza possa essere fatta valere dai soli docenti della mobilità provinciale. Il MIUR, implicitamente, afferma con questa condotta che nel nostro Stato vi sono malati di serie A e malati di serie B: i primi, i congiunti dei docenti della mobilità provinciale. I secondi i congiunti dei docenti della mobilità interprovinciale. Una lettura, irrazionale, illogica applicata contra legem.

Muovendo da tale assunto il nostro studio, in questi mesi, si è attivato promuovendo una serie di ricorsi a cascata su tutto il territorio nazionale. Sono stati diversi i tribunali che hanno accolto la nostra tesi ricollocando il docente nell’ambito di residenza del disabile in via definitiva (ecco le nostre vittorie: Tribunale di Ragusa, Tribunale di Patti, Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di La Spezia, Tribunale di Taranto, Tribunale di Pisa – Fonte www.avvocatofasano.com).

Oggi il Tribunale di Palermo con questa innovativa sentenza si pronunzia anche sulla collocazione del docente in una scuola (la più vicina alla residenza del disabile!).

La condanna, invero, ha investito un MIUR contumace prevedendo per lo stesso l’obbligo di collocare la docente, nostra ricorrente, nella SCUOLA PIU’ VICINA ALLA RESIDENZA DEL DISABILE.

Non solo con il citato provvedimento il GDL ha formalizzato una condanna alle spese per il MIUR alquanto importante: 4000,00.

Il Giudice del lavoro del tribunale investito della questione ha riportato un importante passaggio evidenziato dal nostro studio in ricorso: “L’interpretazione si giova dei ripetuti interventi della Corte costituzionale, con i quali è stato chiarito che la L. n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, e tuttavia l’istituto di cui al cit. articolo 33, comma 5, non è l’unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della “persona handicappata”, nè la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall’inciso “ove possibile” (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997). Nel più recente intervento sulla norma, è stato specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l’espletamento dell’attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (C. Cost. n. 372 del 2002)”.

Annullata quindi la condotta contrattuale del MIUR che in spregio alla normativa costituzionale e comunitaria ha creato due distinte categorie di docenti: QUELLI I CUI FAMILIARI NECESSITANO DELLE CURE E DEDIZIONI DEL PARENTE (mobilità provinciale) E QUELLI CUI E’ NEGATO TALE DIRITTO (mobilità interprovinciale). IN PAROLE POVERE: MALATI DI SERIE A E MALATI DI SERIE B. UN ABOMINIO FUORI DA OGNI LOGICA GIURIDICA. DA BRIVIDI.

La Legge stabilisce questo. La Contrattazione, invece, senza congrua motivazione,  vi ha derogato in modo illegittimo.

Non solo: tale precedenza rappresenta un diritto del docente, come documentato nella  domanda ed in particolare dalla certificazione personale dei titoli e preferenze allegata alla stessa, atteso che, l’art.33 comma 5 della legge 104/1992, come modificato statuisce che: “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

Tutti i docenti che assistono un familiare disabile in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992 possono partecipare al nostro ricorso. Occorrerà valutare la fattibilità dell’azione anche in relazione al Tribunale di competenza.

Per informazioni: studiolegale.fasano@virgilio.it  whatsapp: 334/8120803

 

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