Nuova vittoria DELLO STUDIO LEGALE FASANO sul foro di PISA. Grazie al nostro ricorso volto a far valere la precedenza ex art. 33 legge 104/1992, il docente tornerà nella provincia di residenza del familiare disabile (genitore in condizione di gravità ex art. 3 comma 3).
Il tribunale di PISA con ordinanza di accoglimento (Numero di Ruolo generale: 912-1/2017
Giudice: TURCO VINCENZO) ha ordinato al MIUR la ricollocazione del docente secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità. Il tribunale adito ha così statuito: “L’esame della precedenza ex art. 33 L. 104/1992, imponeva che a seguito dell’esame della domanda di mobilità presentata dal deducente, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato, circostanza che nel caso in esame non rispettata in violazione delle previsioni normative del CCNI. Il MIUR, quindi, avrebbe dovuto riconoscere tale precedenza, atteso anche che l’Amministrazione era stata messa al corrente della delicata posizione del ricorrente. Indipendentemente dalla fase di mobilità, infatti, l’art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”. La natura di tale norma (art.33) è chiaramente di “NORMA IMPERATIVA” in quanto collocata all’interno di una legge contenente
“i Principi dell’Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate” che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana. In maniera del tutto illegittima, invece, il ricorrente è stato trasferito e non è stata riconosciuta ed applicata la dovuta priorità e preferenza di legge. Secondo il dato normativo (L. n.65/1999) infatti, la priorità consiste nella scelta dell’assegnazione della sede con “priorità” rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diverse priorità di legge, quindi con precedenza rispetto a tutte le domande prive di “priorità”, ivi comprese quelle delle precedenti fasi”.
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I docenti che non hanno potuto beneficiare della precedenza per il familiare disabile in sede di mobilità interprovinciale possono contattare il nostro studio. Le adesioni saranno possibili fino al 30 settembre 2017. Per info in merito alle modalità di adesione: studiolegale.fasano@alice.it oppure un messaggio whatsapp al 334/8120803 con dicitura: informazioni ricorso precedenza 104/mobilità docenti”.