IL CASO: Altri considerevoli esborsi in vista per i nostri conti pubblici già disastrati. Il 15 marzo scorso una sentenza della Cassazione ha infatti sancito che il dipendente pubblico al quale siano stati riconosciuti contratti a tempo determinato per un totale di almeno 36 mesi ha diritto al risarcimento del danno. Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno così risolto, nella sentenza 5072/2016, l’intricato caso dei precari: i lavoratori del pubblico impiego che hanno subito un contratto a tempo determinato illegittimo (anche stagionale) hanno diritto a un risarcimento “automatico”, di un valore che può oscillare a seconda dell’anzianità di servizio, del comportamento delle parti e degli altri criteri fissati dalle regole sul rapporto di lavoro. A decidere di volta in volta dove collocare il risarcimento effettivo dovranno essere i parametri scritti nella legge 604/1966, che modulano l’indennizzo in base all’anzianità di servizio, alle condizioni concrete del caso e alla dimensione dell’organizzazione coinvolta. E’ stata già ottenuta vittoria in sede civile dinanzi al Giudice del Lavoro di Trapani.
A CHI SPETTA: A chi è stato titolare di contratti a termine illegittimi (STAGIONALI), quindi, è aperta la strada del riconoscimento del danno.
COSA FARE PER OTTENERE IL RISARCIMENTO: Occorre presentare un ricorso al Giudice del lavoro territorialmente competente con il patrocinio di un avvocato.
COME FARE PER ADERIRE: Occorre inviare una mail al seguente indirizzo: studiolegale.fasano@alice.it oppure un messaggio WHATSAPP al seguente numero: 334/8120803.
QUALI DOCUMENTI OCCORRONO: I certificati storici di servizio e l’attestato di assunzione.
GRATUITO PATROCINIO: I legali dello studio sono iscritti alle liste di gratuito patrocinio civile.
Gli operai della Forestale che posseggono un reddito imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41., potranno avvalersi di tale diritto.
Nota importante: in relazione all’attività professionale espletata successivamente all’ammissione del cliente al gratuito patrocinio, il professionista non può chiedere ulteriori compensi al suo assistito, trattandosi di attività prodromica al procedimento da instaurare e per la quale vi è stata ammissione al patrocinio a spese dello Stato.