Il 22 agosto 2018 è una data che rimarrà nella storia del comparto forestale SICILIANO.
La notizia del resto è stata battuta anche dalla stampa regionale link: https://livesicilia.it/2018/09/03/i-forestali-devono-essere-assunti-indagine-dellue-dopo-la-petizione_992605/
Con missiva – SCARICA PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO – che porta la firma del Presidente del Parlamento Europeo è stato comunicato che la nostra petizione è stata accolta e, quindi, meritevole di indagine da parte degli organi comunitari.
E’ una prima vittoria per la categoria. Importantissima. Finalmente un organo europeo dovrà pronunciarsi e dichiarare definitivamente se la Regione siciliana sta commettendo un vero e proprio abuso comunitario nei confronti di una categoria ridotta oggi all’osso.
Lo studio Fasano da ben 2 anni sta accompagnando in questo delicato e tortuoso percorso i lavoratori del comparto.
Ed oggi, dopo mesi di attesa, è giunta la risposta che in molti aspettavano: il Parlamento europeo ha ravvisato l’abuso ed ha avviato una vera e propria indagine comunitaria presso la Commissione per l’Occupazione e gli Affari Sociali.
Non solo: la missiva contiene una seria e ben CHIARA enunciazione: il Parlamento europeo si è qualificato sensibile alla tematica da noi sollevata con le petizioni per la lotta al precariato in Italia.
Lo sfruttamento, senza nessuna motivazione, di precari con ben 30, 20, 10, 5 anni di servizio è un abuso comunitario CHE VIOLA LA DIGNITA’ DEL LAVORATORE!
QUESTO PERCORSO PUÒ ESSERE INTRAPRESO ANCHE DAI FORESTALI DELLA REGIONE CAMPANIA E DELLA REGIONE SARDEGNA
PERCHE’ ADERIRE?
Per vedere riconosciuto il diritto alla stabilizzazione ed l risarcimento del danno per abuso del contratto a termine e violazione della normativa comunitaria.
CHI PUÒ ADERIRE?
Tutti i lavorati che abbiano superato i 36 mesi di servizio, ossia 1095 giorni di lavoro, anche non consecutivi. Possono partecipare tutti i lavoratori del comparto anche se definiti stagionali.
COSA OCCORRE PRESENTARE PER ADERIRE?
Un certificato storico di servizio, l’estratto contributivo INPS oltre al documento di identità ed al codice fiscale.
COME ADERIRE?
Occorre scaricare il seguente modello di adesione: MODELLO-DI-ADESIONE-FORESTALI – stamparlo, firmarlo e spedirlo unitamente al certificato storico di servizio all’estratto contributivo INPS ed al documento di identità ed al codice fiscale al seguente indirizzo: studio legale FASANO VIA CATANIA 42 C PALERMO – 90141. Oppure scansionare tutti i documenti e inviarli a mezzo mail al seguente indirizzo: alstudiofasa@gmail.com.
Nella busta o nella mail indicare il seguente oggetto: ricorso forestali.
Eseguire il bonifico bancario di Euro 90,00 alle seguenti coordinate: avv. Angela Maria Fasano UNICREDIT – BANCO DI SICILIA IT 28K02008 04610 000300 205756.
Causale versamento: RICORSO FORESTALI + NOME E COGNOME + CODICE FISCALE
QUALI SONO GLI ONORARI PER L’AZIONE?
Il costo dell’intera azione di Euro 90,00. Nessuna altra spesa sarà posta a carico dei ricorrenti. Trattandosi atti che si concretizzano in denunzie comunitarie non vi è neppure il pericolo di una condanna alle spese nel caso di mancato accoglimento.
QUALI SONO LE RAGIONI GIURIDICHE DEL MIO DIRITTO ALLA STABILIZZAZIONE?
Il nostro obiettivo è quello di far emergere la condotta contraria della Regione alle norme comunitarie, poiché non consente di garantire che la reiterazione contrattuale, in considerazione delle particolarità dell’attività di cui trattasi e delle condizioni del suo esercizio, sia conforme ai requisiti dell’accordo quadro.
Orbene, come la Corte DI Giustizia ha già dichiarato in numerose occasioni, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole (forestali), non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punti 36 e 37 nonché giurisprudenza ivi citata).
La Regione vi ha regalato un primato: siete i precari a contratto con anzianità giuridica più antica d’Europa! Che dire…forse è meglio tacere per poi gridare all’Europa gli abusi legali che si stanno perpetrando in Vostro danno.
Ricordate una cosa: nel caso dei forestali appare palese una circostanza: violazione della Direttiva Comunitaria 70/99 per abuso dei rapporti a termine: la Regione ha consentito di assumere, con una successione di contratti di lavoro a tempo determinato privi di idonea giustificazione, i lavoratori, senza prevedere alcuna misura che limiti la durata massima totale di tali contratti o il numero dei loro rinnovi.
Ne consegue che, quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione: risarcimento del danno e stabilizzazione. E ciò in base al generale canone ermeneutico dell’obbligo degli Stati UE della interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto comunitario, come interpretato dalla CGUE (in tal senso vedi, tra le molte, le sentenze della CGUE 5 ottobre 2004, C-397/01-403/01; 22 maggio 2003, C-462/99; 15 maggio 2003, C-160/01; 13 novembre 1990, C-106/89), appare evidente che le interpretazione rese ad oggi dalla Cassazione, appaiono poco conformi al diritto comunitario.
Ebbene, di questa statuizione la CGUE ha affermato la contrarierà al diritto italiano al diritto UE – e, in particolare, alla clausola 5 dell’accordo quadro ; per il primato del diritto comunitario, quindi, tale orientamento deve essere modificato, secondo una lettura appunto comunitaria della Direttiva e delle norme poste a tutela della parte debole del rapporto contrattuale: appunto il lavoratore.
Per informazioni: studiolegale.fasano@alice.it
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