Il Tribunale, accogliendo la nostra tesi ha così statuito sul punto:

demerito, indipendentemente dal fatto che questo sia qualificato nazionale o universale, attesa l’assoluta equiparazione tra i due servizi, il ricorso va accolto con diritto della stessa all’inserimento nelle graduatorie con titolo di riserva e con rettifica del punteggio spettante, nonché alla ripresa del servizio di cui al contratto del 06/09/2024 presso l’Istituto ****fino al termine delle attività
didattiche, cattedra interna, per la classe di concorso ADSS – sostegno scuola secondaria II grado, e con
condanna dei convenuti al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non percepite fino alla data di reintegrazione nel posto di lavoro.

Amministrazioni (DL PA 2025)” (discusso dal Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 2025) ove si
legge: “All’art. 18, comma 4, del D. Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole:<< servizio civile universale>>, sono inserite le seguenti <<ovvero il servizio civile nazionale di cui alla Legge 6 marzo 2001, n. 64>>”, indice della
consapevolezza, in capo al legislatore, dell’equiparazione tra i due servizi civili Nazionale ed Universale.
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