Con pubblicazione del 6 maggio 2022 è stata resa nota nei modi di legge l’ordinanza ministeriale per l’aggiornamento delle GPS (Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo).
La citata ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Gli interessati devono presentare domanda dal 12 al 31 maggio 2022 esclusivamente in modalità informatica, pena l’inammissibilità della domanda (articolo 7).
L’ordinanza, dal punto di vista legale, è del tutto illegittima, poiché viola la normativa comunitaria in materia di rapporti a termine. Non solo. Tale previsione è palesemente illegittima in quanto, come noto, è stato lo stesso Ministero a tardare nella conclusione dei procedimenti di riconoscimento dei titoli esteri, spesso costringendo i docenti, dopo oltre un anno di attesa, ad agire dinanzi al G.A. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione e, addirittura, con successivi ricorsi per l’ottemperanza delle sentenze.
Invero, la stessa, pur consentendo l’inserimento in graduatoria ai docenti con titoli di abilitazione o specializzazione conseguiti all’estero, tuttavia, non consentirà loro di stipulare contratti di lavoro. Si tratterà, dunque, solo di un inserimento “cartolare”.
Ed infatti: Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure
In tal modo gli insegnanti per cause imputabili esclusivamente ai ritardi del M.I. nel riconoscimento del titolo, rischiano di rimanere per anni inseriti in una graduatoria da cui non lavoreranno mai.
SCOPO dell’azione
Avverso tale illegittimità agiremo dinanzi al G.A. con un ricorso collettivo per le seguenti categorie di docenti:
- coloro che sono già inseriti in GPS con riserva dal precedente aggiornamento e sono in attesa di riconoscimento del titolo estero;
- coloro che richiedono per la prima volta l’inserimento in GPS in virtù del titolo conseguito all’estero e che hanno inoltrato la domanda di riconoscimento da oltre 4 mesi;
- coloro che richiedono per la prima volta l’inserimento in GPS in virtù del titolo conseguito all’estero e che hanno inoltrato la domanda di riconoscimento da meno di 4 mesi;
- coloro che conseguiranno il titolo estero di abilitazione o di specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio.
Per poter proporre ricorso è necessario inoltrare la domanda di inserimento in GPS sulla piattaforma ministeriale entro i termini previsti.
LE ADESIONI SARANNO POSSIBILI ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 8 GIUGNO 2022.
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