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Mai più graduatorie. Da adesso in avanti avremo vincitori pari ai posti disponibili. Chi non riuscirà a passare, ci riproverà in primavera e poi ogni due anni avrà un’occasione… (CIT)

Le belle e confortanti parole dell’allora Ministro Profumo, rimangono, nelle menti dei più svegli, solo un annoso ricordo.

 Parliamo degli oltre 8mila insegnanti italiani che, pur avendo superato la selezione indetta dall’allora responsabile di viale Trastevere, Francesco Profumo, (dopo ben 13 anni dall’ultima prova) sono ancora in attesa di un posto. Il concorso del 2012 era stato bandito su un numero preciso di posti (11.542) da ripartire nel biennio 2013/2014 e 2014/2015. Pur tuttavia, nonostante la lettera del bando – id est: LEX SPECIALIS – nel primo anno sono stati assunti solo 3.500 vincitori mentre tutti gli altri stanno ancora attendendo l’immissione in ruolo. Una follia senza precedenti o, senza cadere nei volgari epiteti che nel caso di specie sarebbero ben appropriati, una STRAGE GIURIDICA, concretizzatasi in danno di migliaia di insegnanti in buona fede. Seguendo un puro ragionamento logico, l’assunzione attraverso un concorso pubblico dovrebbe essere la procedura più semplice da attuare. Non è così per la categoria professionale degli insegnanti costretti a confondere la parola concorso con caos. Sono ormai due anni che aspettano di vedersi riconoscere una cattedra, dopo aver superato le tre prove del concorsone del 2012.

Le responsabilità ascrivibili alla condotta degli organi di vertice non sono indeifferenti. Deve infatti ritenersi che all’indizione di prove concorsuali corrispondano ben ponderate esigenze, che l’Amministrazione competente non può – senza insanabile contraddittorietà – negare o disattendere, una volta affrontati gli oneri e i costi di una procedura, che nel caso di specie risulta non solo avviata, ma conclusa, così come non possono essere procrastinate – senza ragionevoli previsioni in ordine ai tempi, resi necessari da circostanze non prevedibili o da problemi di copertura finanziaria – le aspettative di coloro che abbiano affrontato il delicato impegno di una selezione per titoli ed esami e che siano stati infine prescelti, per la copertura delle posizioni professionali messe a concorso.

La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione appare unanime nel ritenere che, nel sistema del lavoro pubblico contrattualizzato, al bando di concorso per l’assunzione, diretto a dare attuazione alla decisione (di per s’è non impegnativa nei confronti dei terzi) di far fronte al fabbisogno attuale di personale dipendente, vada riconosciuta duplice natura giuridica: di provvedimento amministrativo nella parte in cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento; di atto negoziale negli aspetti sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all’espletamento del procedimento concorsuale e all’approvazione della graduatoria. E’ da ritenersi che anche l’approvazione della graduatoria presenti questa duplicità di natura giuridica: provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del futuro contraente.

Dall’approvazione della graduatoria discende, quindi, il diritto all’assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l’obbligo di adempimento dell’amministrazione assoggettato al regime di cui all’art 1218 c.c. anche con riferimento al diritto al risarcimento in caso di inadempimento Elementi, questi ultimi, totalmente disattatesi dalle Amministrazioni all’uopo responsabili. Ma vi è di più e molto. Come è noto infatti “il bando di concorso per l’assunzione, in regime privatistico, di personale, all’esito di procedure selettive, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un’offerta al pubblico, ossia una proposta di contratto da cui deriva, in favore dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria la conclusione del contatto stesso: pertanto, in caso di mancata assunzione dei vincitori, sorge a carico del proponente una responsabilità contrattuale per inadempimento e quindi l’obbligo di risarcire il danno, salvo sia dedotta e provata la mancanza di colpa del datore di lavoro alla stregua dell’ordinario criterio di diligenza di cui all’art. 1176 cod.

QUALI STRATEGIE LEGALE APPLICARE? L’omesso adempimento all’obbligo di concludere il contratto da luogo oltre che al diritto ad ottenere l’esecuzione in forma specifica di tale obbligo all’ulteriore risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e segg. e pertanto il Ministero, una volta convenuto dovrà altresì essere condannato al risarcimento del danno patito dai ricorrenti da quantificare nel seguente modo:

A) quantificarsi e liquidarsi nelle retribuzioni globali di fatto non percepire detratto l’aliunde perceptum costituito dalle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire nello stesso periodo dalla ricorrente per lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato risultante da CUD e/o Dichiarazione dei Redditi e/o Buste paga, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

B) Far dichiarare ai sensi dell’art. 2932 c.c. la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il Ministero convenuto e il ricorrente per la classe di concorso XXX della Provincia di XXX con decorrenza dalla sentenza La strategia difensiva da applicare, dunque, al fine di tutelare una classe totalmente annientata dalle logiche del gioco politico è quella relativa alla cristallizzazione del proprio diritto all’assunzione. Il ricorso al giudice del lavoro potrà essere promosso da tutti i vincitori individuati con specifico decreto o all’interno del decreto di pubblicazione delle graduatorie di merito nel caso sia chiaramente espresso nelle premesse che è proclamato vincitore chi si ritrova in posizione utile, fermo restando l’accertamento dei titoli dichiarati. In assenza di tale dichiarazione o del relativo decreto, bisogna preliminarmente diffidare l’U.S.R. dal non proclamare o dal non individuare i vincitori e ricorrere al TAR regionale per accertare il diritto a essere considerato vincitore prima di ricorrere al giudice del lavoro per ottenere la costituzione del rapporto di lavoro.

La presente strategia difensiva è promossa dagli avvocati Angela Maria Fasano e Domenico Pitruttella del Foro di Palermo. Al fine di promuovere e garantire una strategia legale unitaria e non frammentata, gli stessi legali garantiscono la presenza di domiciliatari di fiducia su tutto il territorio nazionale. Si rammenta che tali azioni necessitano di una strategia difensiva comune. I ricorrenti saranno suddivisi per classi di concorso su ciascuna Regione.

Per info: studiolegale.fasano@alice.it