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TITOLI ESTERI SOSTEGNO

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TITOLI ESTERI SOSTEGNO: con ben 7 ordinanze cautelari collegiali otteniamo giustizia per i nostri clienti.
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Il TAR finalmente, in relazione alla domanda formulata, richiama la ben nota sentenza dell’Adunza Plenaria, invocando la mancanza, in relazione alla condotta del MIM, di una valutazione comparativa del periodo di formazione nazionale e estero.
Ecco, uno stralcio del provvedimento (provvedimento pubblico già consultabile nel sito di Giustizia Amministrativa)
“l’amministrazione non sembra aver adeguatamente valutato la documentazione
completa sull’iter formativo svoltosi all’estero, tra cui il piano analitico del corso di
N. 01119/2025 REG.RIC.
studi, e l’esperienza professionale maturata dall’interessato nel settore di
riferimento;
– le argomentazioni ostative inerenti l’assenza di natura abilitante del titolo sono
già state risolte dall’Adunanza plenaria (n. 18-22/2022);
– la motivazione sulle divergenze dei due programmi formativi deve essere svolta in
maniera rigorosa considerato il rischio di pregiudicare il sistema di diritto europeo
sul riconoscimento dei titoli professionali e i connessi obiettivi di rafforzamento del
mercato interno e di favore della circolazione dei lavoratori (in argomento cfr.
questa Sezione n. 20976/2024);
– le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate attraverso
l’imposizione di adeguate misure compensative;
– sotto il profilo del periculum in mora il provvedimento impugnato rischia di
compromettere la prosecuzione del contratto di insegnamento su sostegno in corso;
ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 c.p.a. per la
concessione della tutela cautelare;
considerati i sopraggiunti decreti n. 75 e n. 77 del 24 aprile 2025 con cui il MIM ha
fissato le modalità di attivazione dei percorsi di specializzazione sul sostegno nel
caso in cui gli interessati posseggano 3 anni di servizio su posto di sostegno nei
cinque anni precedenti (dm. n. 75/2025) e nel caso di pendenza di domanda di
riconoscimento del percorso su sostegno effettuato all’estero qualora gli interessati
rinuncino alla domanda di riconoscimento (dm. n. 77/2025);
ritenuto, pertanto, di procedere con separato avviso alla fissazione dell’udienza di
merito, qualora parte ricorrente manifesti l’interesse alla trattazione della causa;
ritenuto di compensare le spese della presente fase, in ragione dei divergenti
orientamenti giurisprudenziali in materia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie
la domanda cautelare e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato anche ai
N. 01119/2025 REG.RIC.
fini del riesame dell’istanza di parte ricorrente.
Dispone come sopra in ordine alla fissazione dell’udienza di merito.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con
l’intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Claudia Favaccio, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDE
Per informazioni:
1. 3348120803 (linea whatsapp)
2. ⁠Linea fissa 091 9295515.
3. ⁠ 388 4736894 linea telefonica mobile.

 

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