Nuova vittoria in sede di mobilità docenti per il nostro studio legale con sentenza del Tribunale di Palermo n. 3686/2019 pubbl. il 18/10/2019 notificata in data 21 ottobre 2019.
In dettaglio avevamo dimostrato al Giudicante come i docenti GM 2012, assegnati all’Ambito Territoriale del ricorrente, ovvero quello indicato in via preferenziale dal ricorrente, pur essendo in possesso di un punteggio inferiore, lo avessero scavalcato nelle operazioni di mobilità. Abbiamo, quindi, eccepito l’illegittimità della normativa secondaria del CCNI in relazione alle disposizioni della legge n. 107/2015.
Ecco il passaggio decisivo della sentenza: L’art. 2 comma 3 del CCNI sulla mobilità, invece, in palese violazione a tale disposizione, così recita: “I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall’art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria…”. Appare evidente che tale previsione pattizia sia palesemente contraria a quanto disposto dal comma 108 (art. unico) della L. n. 107/2015, e ciò in quanto l’accantonamento dei posti a favore dei docenti assunti nell’a.s. 2015/2016, fa sì che non tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia siano destinati alla mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l’a.s. 2014/2015 e, d’altra parte, che i docenti che erano stati immessi in ruolo su un piano di parità e con il punteggio rispettivamente dalla graduatoria del concorso 2012 e da GAE vengano inspiegabilmente collocati in due fasi successive differenti, dando precedenza ai docenti della graduatoria concorsuale. Ritiene il Giudicante che, nella specifica fattispecie, l’Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. Emerge, quindi, in via documentale la violazione non solo dei principi di imparzialità e buon andamento della azione amministrativa (art. 97 Cost), ma anche dell’art. 1, comma 108, L. 107/205 sulla assegnazione in relazione alla tabella di vicinanza allegata all’O.M., dell’art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016 e dell’O.M. n. 241/2016, oltreché dell’art. 28 comma 1, DPR n. 487/94.
Con questo provvedimento quindi abbiamo ottenuto il seguente risultato: In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente, nelle operazioni di mobilità dell’a.s. 2016/2017, all’assegnazione presso SICILIA della Provincia di Agrigento o, in subordine, in altro ambito territoriale siciliano nell’ordine delle preferenze espresso dal lavoratore nella domanda di mobilità e per l’effetto condanna il Ministero convenuto ad assegnare lo stesso ricorrente presso il suddetto AMBITO della Provincia di Agrigento o, in subordine, in altro ambito territoriale siciliano nell’ordine delle preferenze già espresso.
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