Si comunica a tutti i ricorrenti che lo scrivente studio ha provveduto – nella data del 14 marzo 2015 – a depositare il ricorso pilota di cui all’oggetto. Ecco un piccolissimo stralcio del nostro ricorso: “La questione posta all’attenzione di Codesto Organo Giudicante è la seguente: se sia legittima la condotta adottata dalla Regione siciliana nei riguardi della ricorrente, in merito all’omessa applicazione delle garanzie occupazionali previste dalle leggi regionali e dal CCNL vigente, (id est: art. 2 comma 1 e 2 l.r. 25/93, circolare 10/94 e CCNL cd mobilità esterna). Ed ancora: se sia legittima la condotta di omessa applicazione delle garanzie occupazionali, esercitata nei riguardi della ricorrente, iscritta all’albo della formazione ex art. 14, l.r. 24/76; iscrizione, si noti bene, che determina specifiche garanzie per i dipendenti interessati, attese le professionalità maturate nel settore. Quindi, l’Ente regionale, in modo del tutto incomprensibile, ha reso palese, in danno della ricorrente, l’omissione circa la corretta applicazione delle disposizioni di Legge e contrattuali vigenti sulle garanzie occupazionali, previste per tutti i dipendenti della formazione della Regione Siciliana (id est: mobilità, accesso al fondo di garanzia ex art. 132 della legge regionale n. 4 del 2003), riconoscendole, invero, ad altri colleghi aventi le medesime – rectius – IDENTICHE – professionalità. Nel premettere che la stessa Giurisprudenza di merito ha sancito che tali oneri (id est: avvio mobilità per salvaguardia occupazionale) INCOMBONO SULLA REGIONE SICILIANA: id est: con sentenza n. 3606 del 21 novembre 2013 del Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro – si conclama il diritto dei lavoratori della FP regolarmente iscritti all’Albo, di cui all’art. 14 della legge continuità occupazionale e retributiva (…) La pronuncia sostiene che la legge regionale n. 25 del 1 settembre 1993 è operativa ed il suo ambito di applicazione pone un preciso obbligo in capo all’Amministrazione Regionale, appare utile analizzare la volountas legis ragionale. Cosa prevede, quindi, la norma regionale? Secondo la Consulta, la disposizione regionale prevede che l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione e’ autorizzato, per le finalità dell’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 25 del 1993, ad utilizzare, tramite convenzioni, il personale iscritto al relativo albo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato rimasto totalmente senza incarico a seguito della contrazione delle attività corsuali, presso enti pubblici, per finalità proprie di questi ultimi e per mansioni corrispondenti per livello a quelle svolte negli enti di appartenenza, mantenendo il trattamento giuridico ed economico già acquisito nel settore della formazione. Norma – secondo la lettura offerta dai Giudizi di Palazzo Spada – non contrastante con il tessuto Costituzionale (art. 97). A ben vedere, una norma tipicamente assistenziale, funzionale all’attuazione del CCNL per la Formazione Professionale (ex plurimis: Corte Costituzionale sentenze gemelle del 1996)…”.
Ciò che abbiamo inaugurato con il predetto ricorso, corrisponde alla fase Nazionale (anzi una delle fasi Nazionali) delle nostre tutele collettive. Il ricorso pilota anzi indicato è stato inteso come una sorta di cavallo di Troia ai fini della tutela giudiziale. Noi speriamo che lo stesso possa rompere ed aprire quel muro di gomma tante volte rappresentato. Ove tale attività processuale, invero, dovesse sortire esito positivo, faremo decollare tutti gli altri ricorrenti iscritti alle nostre tutele, fondando le nostre pretese sull’eventuale precedente.
Vi informeremo passo dopo passo, udienza dopo udienza sul sito e sulla nostra pagina Facebook. Lo studio non vi lascerà soli, essendo Vostro supporto morale in questo difficilissimo momento di crisi lavorativa. L’avvocato è da intendere quale spalla e conforto del cliente. E noi per Voi, i nostri clienti, ci saremo sempre.
La fase europea, invece, è stata già formalizzata mediante notifica in Commissione. Stiamo predisponendo la petizione al Parlamento Europeo.
Le iscrizioni alle nostre tutele collettive sono ancora aperte per gli interessati e per tutti i lavoratori rimasti privi di occupazione e di reddito.
La Regione sta palesemente violando principi di matrice nazionale e comunitaria. I lavoratori HANNO PIENO TITOLO GIURIDICO per essere riassorbiti da altri Enti privati o pubblici. La mobilità e, conseguentemente, la clausola di salvaguardia sociale, sono realtà giuridiche salde ed inequivocabili. La Legge è uguale per tutti, non solo per i privilegiati della casta.
Per info: studiolegale.fasano@alice.it