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INSEGNANTI DI RELIGIONE – IRC: LA CASSAZIONE CONFERMA IL DIRITTO AL RISARCIMENTO

Novembre 26, 2025

A cura dell’avvocato Angela Maria Fasano avvocata esperta in Diritto scolastico

Il 23 novembre 2025, sarà ricordato come una data storica per tutti i docenti di religione cattolica (precari o di ruolo).

In tale giorno, la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha pubblicato la sentenza n. 30779/2025, pronunciandosi sul ricorso presentato dal Ministero dell’Istruzione contro la decisione della Corte d’Appello di Perugia che aveva riconosciuto a una docente IRC il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato.

Il valore della decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha confermato la fondatezza delle richieste della docente, riconoscendo l’illegittimità della successione di contratti a termine oltre il limite dei 36 mesi di servizio, anche nel settore dell’insegnamento della religione cattolica.

Questa pronuncia assume un rilievo strategico perché estende ai docenti IRC un principio generale già consolidato nella giurisprudenza in materia di abuso del contratto a termine nella pubblica amministrazione. L’inidoneità dei concorsi riservati a sanare l’abuso

Uno dei passaggi più significativi della sentenza n. 30779/2025 riguarda la posizione della Corte rispetto ai concorsi riservati. La Cassazione chiarisce in modo definitivo che: “i concorsi riservati, pur articolati per titoli ed esami, non sono idonei a eliminare l’illegittimità della reiterazione dei contratti, poiché offrono al lavoratore precario soltanto una mera chance di stabilizzazione”.

Secondo la Corte, infatti, la semplice prospettiva di una possibile, o probabile, assunzione futura non rimuove, ma anzi protrae, la situazione di precarietà che costituisce la base del danno risarcibile. Tale circostanza esclude che un concorso riservato possa avere effetti “sananti” rispetto all’abuso contrattuale già subito.

Perché la “chance” di assunzione non sana l’abuso

La Corte di Cassazione afferma che un concorso riservato – anche se pensato per favorire i precari – non è in grado di eliminare l’illegittimità già consumata nella reiterazione di contratti a tempo determinato.
La ragione si basa su tre principi fondamentali del diritto del lavoro pubblico:

1. Un concorso offre solo una possibilità, non un diritto di assunzione

Il concorso, anche se riservato ai precari, fornisce al lavoratore una mera possibilità (o probabilità) di ottenere un contratto a tempo indeterminato. Non è un atto idoneo a garantire l’assunzione, perché il suo esito dipende da:

  • valutazione dei titoli,
  • prove selettive,
  • numero dei posti disponibili,
  • graduatoria finale.

Di conseguenza, non elimina la situazione di incertezza che caratterizza il precariato.
L’abuso si consuma quando la PA utilizza contratti a termine oltre i limiti di legge: questo abuso non può essere “estinto” da un evento futuro e incerto.

2. L’abuso del contratto a termine è un fatto già compiuto e produttivo di danno

L’illegittima reiterazione dei contratti oltre 36 mesi:

  • è un comportamento già realizzato dall’amministrazione;
  • ha già prodotto un danno al lavoratore (socio-professionale, economico e di carriera);
  • deve essere risarcito con un rimedio certo, effettivo e proporzionato.

Un concorso futuro non cancella:

  • gli anni di precarietà,
  • la mancata stabilità lavorativa,
  • le limitazioni alla progressione economica,
  • la perdita di opportunità professionali.

Solo un risarcimento economico è ritenuto dalla giurisprudenza un rimedio adeguato all’abuso già subito.

3. Una procedura concorsuale non è una misura “sanante” secondo il diritto europeo

La Corte si richiama anche ai principi europei (direttiva 1999/70/CE e clausola 5), secondo cui la Pubblica Amministrazione deve garantire:

  • misure effettive,
  • dissuasive,
  • e proporzionate

contro l’abuso del contratto a termine.

Un concorso non è:

  • effettivo (non elimina il danno);
  • dissuasivo (l’amministrazione potrebbe continuare ad abusare del tempo determinato sapendo di poter poi bandire un concorso);
  • proporzionato (non compensa il lavoratore per il pregiudizio subito).

Quindi, non è uno strumento idoneo a rimediare a un illecito già verificato.

Effetti della sentenza sui docenti IRC negli attuali percorsi di reclutamento:

La Cassazione precisa inoltre che né il concorso previsto dal Decreto-Legge n. 126/2019, attuato con DM n. 9/2024, né la successiva immissione in ruolo possono determinare la perdita del diritto al risarcimento.
Pertanto:

  • i docenti IRC che saranno assunti in ruolo al 31 agosto 2025,
  • e che abbiano maturato più di 36 mesi di servizio con contratti a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, conservano pienamente il diritto al risarcimento del danno per abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

 L’obbligo di impugnare il contratto entro 180 giorni

La sentenza ricorda, tuttavia, che il diritto al risarcimento è subordinato al rispetto degli obblighi procedurali previsti dalla normativa vigente. In particolare, il docente deve:

  • impugnare formalmente l’ultimo contratto a tempo determinato entro 180 giorni dalla sua scadenza;
  • trasmettere l’impugnazione al Ministero tramite raccomandata A/R (o PEC, secondo le prassi amministrative vigenti).
  • La prescrizione per chi è di ruolo, invece, è decennale.

Il mancato rispetto di questo termine comporta la decadenza dal diritto al risarcimento, rendendo impossibile per il lavoratore ottenere tutela giudiziaria per l’abuso subito.

Da molti anni i docenti di Religione Cattolica vivono una situazione particolare all’interno della scuola italiana: lavorano come tutti gli altri insegnanti, svolgono lo stesso servizio, ma spesso con contratti rinnovati di anno in anno.

Questa condizione non è solo scomoda: in molti casi è illegittima, e la giurisprudenza più recente ha chiarito che dà diritto a un risarcimento del danno.

L’insegnamento della religione cattolica non è un’attività occasionale: viene svolto ogni anno, in ogni scuola, con un monte ore costante.

Quando un lavoro è continuativo e strutturale, non può essere coperto per anni con contratti “a termine”.
Se l’amministrazione lo fa, sta utilizzando lo strumento del contratto a tempo determinato in modo illegittimo.

I docenti di Religione Cattolica sono stati per anni vittime di un uso distorto del contratto a tempo determinato.
La legge e i giudici riconoscono oggi che questa situazione è illegittima e che chi l’ha subita ha diritto a una forma concreta di giustizia: il risarcimento del danno. Non è un privilegio:
è il riconoscimento di anni di lavoro svolti con professionalità e senso di responsabilità, spesso senza le garanzie che spettano a ogni lavoratore.

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