Riconosciti anche MERITO dal TAR Lazio su nostro ricorso
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TITOLI ESTERI SOSTEGNO – RIGETTI ANNULLATI POICHÉ ILLEGITTIMI

Novembre 13, 2025
In data 10 novembre 2025 otteniamo 7 sentenze (fase merito) di accoglimento presso il TAR Lazio.
⚠️RIGETTI ANNULLATI POICHÉ ILLEGITTIMI.
🔴IL CASO DA NOI TUTELATO CONCERNEVA I TITOLI SPAGNOLI.
Ribadita la natura imprescindibile delle misure compensative e di un esame comparativo dei percorsi di studio intrapresi. La procedura seguita dal MIM è totalmente illegittima.
🔴Salvaguardata posizione in GPS e contratti al 30 giugno 2026.
📌COME HA ARGOMENTATO IL TAR
Ad avviso del Giudice Amministrativo le doglianze dei nostri ricorrenti sono state accolte perché, alla luce dei principi di diritto europeo che regolano la materia in esame, il giudizio espresso in ordine all’impossibilità di riconoscere il titolo formativo conseguito all’estero non appare adeguatamente motivato, se non sulla base all’apparenza di preconcetti e di argomenti deboli, che non tengono pienamente conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dal ricorrente e attestate nella documentazione allegata all’istanza.
Non solo!
‼️Secondo la lettura offerta dal TAR, come già rilevato, l’assenza di un titolo abilitativo non può essere unabarriera preconcetta al riconoscimento del titolo, che può avvenire anche con
misure compensative, eventualmente aggravate, così da scongiurare la realizzazione delle disparità di trattamento paventate.
🔴La giurisprudenza europea, invero, riconosce l’assegnazione di misure compensative non solo nel caso di stretta attinenza dei programmi di formazione ma anche nel caso di divergenze sostanziali (v. da ultimo la citata sentenza della Corte di Giustizia Europa, sez. VI, 8 luglio 2021 in C-166/2020, punto 42, secondo cui in una situazione in cui l’interessato non possiede il titolo che attesta la sua qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36 ma ha acquisito competenze professionali relative a tale professione tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di quest’ultimo sono tenute, quando ricevono una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, a valutare tali competenze e a confrontarle con quelle richieste nello Stato membro ospitante ai fini dell’accesso alla professione richiesta; in particolare, “se tali competenze corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali dello Stato membro ospitante, quest’ultimo è tenuto a riconoscerle. Se da tale esame comparativo emerge una corrispondenza solo parziale tra queste competenze, lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere che l’interessato dimostri di aver acquisito le conoscenze e le qualifiche mancanti. Spetta alle autorità nazionali competenti valutare, se del caso, se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante, nell’ambito, in particolare, di un’esperienza pratica, siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti.
🔴Il nostro studio presenta esperienza nel settore dei titoli esteri, con importanti accessi anche dinanzi al Parlamento Europeo.
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