Due sentenze del Tribunale di Trapani condannano la Regione Siciliana per Discriminazione Retributiva.
Un’importante svolta giuridica ridefinisce i diritti dei lavoratori forestali a tempo determinato, mettendo fine a una disparità economica che durava da anni.
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Angela Maria Fasano e Stefania Fasano, emettendo una sentenza esemplare contro l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.
Il cuore della pronuncia stabilisce un principio fondamentale: l’esclusione degli operai a tempo determinato dal diritto a percepire l’indennità professionale rappresenta una discriminazione ingiustificata e viola direttamente il diritto comunitario.
I Punti Chiave della Sentenza.
• Il Principio di Non Discriminazione: il giudice del Lavoro ha chiarito che il carattere stagionale dell’attività non può giustificare un trattamento economico peggiore rispetto ai colleghi a tempo indeterminato che svolgono le medesime mansioni, presso la stessa unità produttiva e con analoghe competenze.
• Prevalenza del Diritto Europeo: la disparità di trattamento prevista dai contratti integrativi regionali (CIRL 2001 e CIRL 2017) è stata dichiarata illegittima in base all’Accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 99/70/CE). Pertanto, il giudice ha disposto la totale disapplicazione della disciplina collettiva discriminatoria.
• Nessuna Rilevanza per le Modalità di Assunzione: Il Tribunale ha respinto le tesi difensive secondo cui le finalità “assistenziali” o la temporaneità del rapporto potessero giustificare il blocco degli emolumenti accessori.
Il Risarcimento (Per Questi Motivi).
Il dispositivo della sentenza riconosce pienamente le ragioni della parte ricorrente, stabilendo pesanti sanzioni economiche a carico della Pubblica Amministrazione:
1. Risarcimento del Danno. L’Assessorato Regionale è stato condannato al risarcimento del danno quantificato nella misura di 4,5 mensilità della retribuzione globale di fatto (da ultimo percepita e utile per il calcolo del TFR).
2. Pagamento dell’Indennità Professionale: e’ stata emessa una condanna generica al pagamento delle somme arretrate relative all’indennità professionale, nei limiti della prescrizione di legge, oltre a interessi legali o rivalutazione monetaria.
3. Spese di Lite: le spese legali sono state liquidate con la condanna della Regione al pagamento della quota residua liquidata in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
4. Trasparenza: il provvedimento è stato trasmesso ufficialmente all’INPS e all’Agenzia delle Entrate per i controlli e i ricalcoli di natura contributiva e fiscale.









