RISARCIMENTO DANNO DCOENTI E ATA DA 4 A 24 MENSILITA’
Febbraio 19, 2026
SERVIZIO CIVILE PUNTEGGIO PER DOCENTI E ATA
Febbraio 19, 2026

GRADONE STIPENDIALE

Febbraio 19, 2026

Contratti a tempo determinato e diritto al risarcimento del danno: intervista all’Avv. Angela Maria Fasano

Negli ultimi anni, la giurisprudenza italiana ed europea ha acceso i riflettori su una questione che riguarda migliaia di lavoratori della scuola: l’abuso dei contratti a tempo determinato nei confronti di docenti e personale ATA.
Si tratta di un tema centrale nel diritto scolastico, che ha aperto la strada a numerosi ricorsi volti al riconoscimento del danno da reiterazione illegittima dei contratti, con risarcimenti che possono variare da quattro a ventiquattro mensilità.

Per approfondire la materia, abbiamo intervistato l’Avv. Angela Maria Fasano, esperta in diritto scolastico e tutela del precariato.

Domanda 1 – Avvocato Fasano, cosa si intende per abuso dei contratti a tempo determinato nel settore scolastico?

Avv. Angela Maria Fasano:
Nel comparto scuola, l’abuso si verifica quando il Ministero dell’Istruzione utilizza in modo sistematico e reiterato contratti a termine per coprire esigenze che in realtà sono strutturali e permanenti.
È il caso tipico dei docenti e ATA che per anni lavorano come supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche, rinnovando di volta in volta il contratto senza mai ottenere la stabilità lavorativa.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che questa prassi è contraria ai principi comunitari di parità di trattamento e tutela del lavoro.

Domanda 2 – Qual è la base normativa e giurisprudenziale che tutela i lavoratori precari della scuola?

Avv. Fasano:
Il punto di partenza rimane la Direttiva 1999/70/CE, che sancisce il principio di prevenzione dell’abuso nei contratti a tempo determinato, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 368/2001 (oggi confluito nel D.Lgs. 81/2015).
Nel settore scolastico, tuttavia, la questione è rimasta aperta per molti anni, poiché l’amministrazione ha continuato ad utilizzare contratti reiterati per coprire fabbisogni ordinari, anziché eccezionali e temporanei.

Su questo scenario è intervenuto, in tempi recenti, il Decreto “Salva Infrazioni” del novembre 2024, poi convertito in legge, che ha avuto l’obiettivo dichiarato di evitare una nuova procedura d’infrazione europea nei confronti dell’Italia proprio per l’abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego e, in particolare, nella scuola.
La norma ha:

  • introdotto misure di prevenzione e sanzione per gli abusi nella reiterazione dei contratti a tempo determinato;
  • previsto una più chiara definizione delle ragioni di urgenza o necessità che giustificano il ricorso al contratto a termine;
  • ribadito il diritto al risarcimento del danno in caso di reiterazione illegittima, nell’ambito del range da 4 a 24 mensilità, come già stabilito dalla giurisprudenza;
  • e, soprattutto, ha rafforzato le disposizioni sull’obbligo di programmazione delle assunzioni nel sistema scolastico, in modo da ridurre progressivamente il ricorso al precariato cronico.

In sostanza, con il decreto il legislatore ha cercato di colmare le lacune normative rilevate più volte dalla Commissione Europea e dai giudici nazionali, assicurando una maggior coerenza tra la normativa italiana e quella comunitaria.
Pur non eliminando del tutto i profili di criticità, rappresenta un passo avanti per rendere più effettiva la tutela dei lavoratori della scuola e per riconoscere una forma di equità risarcitoria.

Domanda 3 – Di quale tipo di risarcimento stiamo parlando concretamente?

Avv. Fasano:
La Corte di Cassazione e i giudici del lavoro italiani hanno stabilito che ai docenti e ATA a tempo determinato, in caso di abuso, spetta un indennizzo risarcitorio compreso tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Questa misura non è simbolica: rappresenta un riconoscimento concreto del danno subito dal lavoratore per la mancata stabilità e per la compressione di diritti quali carriera, scatti stipendiali e continuità occupazionale.
Il giudice, di volta in volta, valuta la durata complessiva del precariato, il numero dei contratti e il comportamento dell’amministrazione.

Domanda 4 – Chi può beneficiare di questo tipo di tutela?

Avv. Fasano:
Possono accedervi tutti i docenti e ATA che negli anni abbiano svolto una serie di contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili, o su spezzoni annuali reiterati, anche non consecutivi.
Non serve la continuità assoluta: è la reiterazione strutturale ad avere rilievo.
Sono molti i lavoratori che hanno accumulato anni di precariato regolare ma non riconosciuto, e per i quali la giurisprudenza oggi consente di ottenere una compensazione concreta.

Domanda 5 – Vi sono precedenti giurisprudenziali importanti?

Avv. Fasano:
Certamente. Tra i precedenti più significativi cito:

  • Corte di Giustizia UE, 26 novembre 2014, cause riunite C22/13, “Mascolo e altri”, che ha condannato l’Italia per uso abusivo dei contratti nella scuola;
  • Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 5072/2016 e n. 22552/2016, che hanno confermato il diritto dei precari a un risarcimento da quattro a ventiquattro mensilità;
  • e Cassazione n. 3472/2023, che ha ribadito la funzione compensativo-sanzionatoria dell’indennizzo previsto per gli abusi contrattuali.

Il Decreto Salva Infrazioni 2024 si inserisce in questa linea, recependo l’impostazione dei giudici e traducendola, per la prima volta, in norma nazionale organica.

Domanda 6 – Come si procede per far valere questo diritto?

Avv. Fasano:
Il procedimento si promuove davanti al Giudice del Lavoro.
È sufficiente documentare tutti i contratti a termine stipulati, anche se discontinui, e chiedere l’accertamento dell’abuso e la condanna al risarcimento.
Molti Tribunali riconoscono oggi importi consistenti, attribuendo al lavoratore una tutela effettiva e proporzionata alla durata del precariato.
Il tutto sempre nel rispetto dei limiti deontologici e della buona fede, poiché il ricorso deve fondarsi su una valutazione oggettiva del caso.

Domanda 7 – Qual è, secondo lei, il valore simbolico e sociale di questa tutela?

Avv. Fasano:
Non parliamo solo di somme di denaro, ma di riconoscimento del valore del lavoro pubblico.
Ogni volta che un docente o un collaboratore scolastico ottiene giustizia per anni di precariato, si dà un segnale chiaro: il lavoro nella scuola merita rispetto, continuità e dignità.
La tutela risarcitoria, ora rafforzata anche dal legislatore, dona concretezza a questo principio.

Scheda di approfondimento normativa e giurisprudenziale

Fonti principali:

  • Direttiva 1999/70/CE; Accordo Quadro CES–UNICE–CEEP sul lavoro a tempo determinato.
  • D.Lgs. n. 368/2001 (oggi D.Lgs. n. 81/2015), artt. 1 e 5 – Prevenzione dell’abuso dei contratti a termine.
  • Decreto “Salva Infrazioni” – novembre 2024 (convertito in legge) – Disposizioni per prevenire e sanzionare l’abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego, scongiurando la procedura di infrazione UE e introducendo un quadro uniforme per il risarcimento del danno da reiterazione.
  • Costituzione, artt. 36 e 97 – Diritto a condizioni di lavoro eque e buon andamento della P.A.

Giurisprudenza di riferimento:

  • CGUE, Mascolo e altri, 26 novembre 2014 (C22/13) – Condanna dell’Italia per abuso di contratti nella scuola.
  • CGUE, C494/16, Santoro (2018) – Necessità di un rimedio effettivo e dissuasivo.
  • Cass. Sez. Lavoro n. 5072/2016, n. 22552/2016, n. 3472/2023 – Diritto al risarcimento economico da 4 a 24 mensilità.

Sintesi:
Con il Decreto Salva Infrazioni 2024, l’Italia ha finalmente recepito in modo organico i principi europei contro l’abuso del contratto a termine.
Per i lavoratori della scuola, ciò si traduce nella possibilità di ottenere ristoro economico proporzionato alla reiterazione del precariato, rafforzando la cultura della legalità e della stabilità occupazionale nella pubblica amministrazione