TFA Spagna, colpo di scena al TAR Lazio: il MIM condannato per il diniego sul titolo estero di sostegno. Una sentenza che cambia le regole del gioco.
Una decisione, giunta in data 9 febbraio 2026, destinata a far discutere e ad aprire nuovi scenari sul riconoscimento dei titoli esteri nel settore dell’insegnamento di sostegno: la IV Sezione BIS del TAR Lazio ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) per la procedura di diniego e rigetto applicata nei confronti di un titolo spagnolo rilasciato dall’Università “San Jorge” – Gruppo San Valero (Spagna), in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel.
Il titolo contestato, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, era stato ritenuto inidoneo dal MIM per l’accesso all’insegnamento di sostegno in Italia. Tuttavia, grazie all’intervento delle avvocate Angela Maria e Stefania Fasano, dello Studio Legale Fasano, riconosciute esperte a livello nazionale in materia di titoli esteri, il TAR ha accolto il ricorso, pronunciando una sentenza definitiva che segna un punto di svolta significativo nella giurisprudenza di settore.
Una motivazione del Ministero “carente e apodittica”
Nel decreto di rigetto, il MIM aveva affermato che “le conoscenze complessivamente possedute dall’istante non soddisfano le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia come insegnante specializzato sul sostegno”.
Il TAR ha però ritenuto tale valutazione carente sotto il profilo argomentativo e non conforme ai principi del diritto nazionale ed europeo.
Nella motivazione, i giudici amministrativi hanno evidenziato come non risulti adeguatamente motivata la radicale diversità tra il percorso formativo italiano e quello spagnolo, basandosi quest’ultimo su apparenti argomentazioni deboli. In sostanza, la differenza tra i due sistemi formativi non può essere dichiarata solo sulla base di elementi formali, ma occorre una verifica sostanziale delle competenze acquisite.
Il TAR: “Il giudizio del MIM è scarsamente argomentato”
Secondo la sentenza, “Tale giudizio appare sostanzialmente apodittico e comunque scarsamente argomentato, posto che gli uffici non chiariscono perché un’adeguata previsione di misure compensative — previste dall’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE — non sia idonea a colmare le eventuali lacune del percorso formativo estero”.
Il TAR ricorda infatti che tali misure compensative (come ore aggiuntive di tirocinio, laboratori o moduli di didattica) sono strumenti previsti proprio per colmare eventuali differenze tra i sistemi di formazione, e non possono essere ignorate senza un’adeguata motivazione.
L’insegnante di sostegno: una figura europea, non solo nazionale
Il Collegio ha inoltre richiamato la ratio della legge n. 517 del 1977, che definisce l’attività dell’insegnante di sostegno come finalizzata all’integrazione scolastica e all’individualizzazione dell’insegnamento per gli alunni con disabilità. Tali competenze — di natura pedagogica, didattica e psicologica — sono richieste in maniera analoga anche in Spagna, il che rende ancora più fragile la tesi della radicale diversità tra i due percorsi formativi.
Il diritto europeo e la svolta della Corte di Giustizia
La sentenza richiama inoltre i principi consolidati della giurisprudenza euro-unitaria, secondo cui le autorità nazionali sono tenute a valutare complessivamente titoli, diplomi ed esperienze professionali dei richiedenti. Ciò in virtù degli articoli 45 e 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che tutelano la libertà di circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento.
Rilevante è anche il richiamo alla recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa riunita C340/24 e C442/24, 20 novembre 2025), che ha ribadito come lo Stato membro ospitante non possa ignorare titoli e competenze validamente acquisite in un altro Stato dell’UE, dovendo procedere a una valutazione comparativa globale.
Una sentenza apripista per centinaia di docenti
Il pronunciamento del TAR Lazio rappresenta dunque una vittoria importante per i tanti docenti italiani che hanno conseguito titoli di specializzazione sul sostegno all’estero, e che da anni attendono chiarezza e uniformità nell’interpretazione delle regole di riconoscimento.
Le avvocate Fasano, da tempo impegnate nella tutela dei diritti dei professionisti della scuola, commentano con soddisfazione la pronuncia, che «riconosce il valore della formazione europea e sancisce il diritto dei docenti a veder valutato il proprio percorso formativo in modo serio, comparativo e motivato».
Effetti concreti della sentenza: il docente conserva la sua posizione e i suoi diritti
A seguito di questo provvedimento, il docente ricorrente mantiene intatta la propria posizione in prima fascia GPS con riserva, con punteggio pari a 24 punti sempre in GPS, nonché il diritto alla partecipazione ai concorsi e all’assunzione a tempo indeterminato con riserva, oltre al diritto alla nomina a tempo determinato fino al 30 giugno.
È fondamentale ricordare che, qualora un docente riceva un provvedimento di rigetto del titolo estero, per salvaguardare la propria posizione contrattuale, il punteggio e la validità del titolo stesso, è necessario impugnare il rigetto entro 60 giorni dalla ricezione davanti al TAR, poiché in caso contrario si rischia di perdere ogni diritto e posizione acquisita.
Una decisione che non solo rafforza il principio del mutuo riconoscimento dei titoli professionali in ambito europeo, ma che richiama anche tutti i docenti interessati alla tutela tempestiva dei propri diritti, ricordando che la certezza giuridica si costruisce — prima di tutto — attraverso l’azione giudiziaria corretta e nei tempi previsti.
Conclusioni
La sentenza della IV Sezione BIS del TAR Lazio non è solo una decisione giuridica, ma un segnale forte che richiama l’Amministrazione a un approccio più trasparente, conforme al diritto europeo e rispettoso della libertà di circolazione. Un passo che potrebbe segnare l’inizio di una nuova stagione di giustizia e riconoscimento per la scuola italiana, più aperta, equa e realmente europea.





