COSA ABBIAMO OTTENUTO 12 punti + riserva anche se prestato non in costanza di nomina ed anche se Nazionale !
Con sentenza del 16 gennaio 2026, il Tribunale del Lavoro di Catania ha accolto il ricorso patrocinato dallo Studio Legale Fasano, riconoscendo ad una docente iscritta nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) il corretto computo del punteggio fino a 12 punti annui e il diritto alla riserva, anche con efficacia retroattiva, nonostante il servizio non fosse stato svolto in costanza di formale nomina.
La pronuncia riveste particolare rilievo poiché censura in modo netto il comportamento dell’Amministrazione scolastica, ritenendo illegittimo il rifiuto di riconoscere sia il titolo preferenziale di riserva sia la piena valutazione del punteggio spettante alla docente ricorrente.
L’illegittimità del diniego dell’Amministrazione
Secondo il Giudice del lavoro, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, non sussiste alcuna valida ragione per escludere il riconoscimento del punteggio e della riserva, anche nei casi in cui il servizio non sia stato reso in pendenza di nomina formale.
In senso conforme, il Tribunale ha richiamato i principi già affermati dal TAR Lazio e recepiti da numerose pronunce di merito, tra cui:
Tribunale di Napoli, sentenza n. 8661/2025 del 25.11.2025
Tribunale di Rimini, sentenza n. 375/2025 del 23.09.2025
Tribunale di Roma, sentenza n. 8768/2025 dell’11.09.2025
Il corretto inquadramento normativo
La sentenza si pone in linea con quanto chiarito dalla Corte di Cassazione (sent. n. 41894/2021), la quale ha escluso l’erronea interpretazione secondo cui l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 sarebbe applicabile solo dopo l’immissione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera.
La Suprema Corte ha infatti affermato che tale disposizione rileva anche ai fini della valutazione del servizio nelle graduatorie, superando il richiamo all’art. 84 del DPR n. 417/1974.
Servizio e valutazione ai fini concorsuali
Il Tribunale ha inoltre chiarito, in una lettura integrata dell’art. 2050, che il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali.
Le ricadute pratiche della decisione
La sentenza del Tribunale del Lavoro di Catania rappresenta un precedente di particolare importanza per i docenti iscritti in GPS, confermando:
il diritto al pieno punteggio (fino a 12 punti annui);
il riconoscimento del titolo preferenziale di riserva;
la possibilità di ottenere effetti retroattivi, con conseguente rettifica della posizione in graduatoria e potenziali ricadute sulle nomine già effettuate.
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