OGGI, 10 DICEMBRE, IL TAR BOCCIA IL MIM: APPLICARE LE MISURE COMPENSATIVE E LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI PERCORSI FORMATIVI.
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto illegittima la condotta del Ministero, censurando una serie di criticità che ormai sembrano ripetersi in modo sistematico nelle istruttorie avviate dall’amministrazione.
1. Documentazione estera non adeguatamente valutata.
Il TAR ha rilevato che:
• l’amministrazione non sembra aver adeguatamente valutato la documentazione completa sull’iter formativo svoltosi all’estero;
• risultano non esaminati il piano analitico degli studi, il contenuto formativo effettivamente seguito, nonché la pregressa esperienza professionale maturata nel settore del sostegno.
Si tratta di un richiamo severo: il giudice evidenzia che il rigetto appare frutto di un’istruttoria sommaria, priva di un reale confronto tra percorso estero e ordinamento italiano.
2. L’argomento dell’“assenza di titolo abilitante” è superato dall’Adunanza Plenaria.
Il TAR richiama espressamente l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenze n. 18 e 22 del 2022, che hanno chiarito come il titolo professionale conseguito all’estero debba essere valutato non in base alla sua diretta equipollenza con l’abilitazione italiana, ma secondo le regole del diritto europeo sul mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali.
Di conseguenza, l’obiezione tradizionalmente ripetuta dal MIM – secondo cui il titolo non avrebbe “natura abilitante” – non è più giuridicamente sostenibile.
3. Necessaria una motivazione rigorosa sulle differenze tra programmi formativi.
Il TAR richiama inoltre la propria precedente sentenza n. 20976/2024, affermando che:
• eventuali divergenze tra percorso formativo italiano ed estero devono essere motivate in modo preciso e rigoroso,
• poiché un diniego non adeguatamente argomentato rischia di pregiudicare l’intero sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali e, con esso, gli obiettivi fondamentali dell’UE: mercato interno, mobilità, libera circolazione dei lavoratori.
È un richiamo al principio per cui l’Italia, in quanto Stato membro, deve applicare correttamente la normativa europea, senza introdurre ostacoli ingiustificati.
4. Le differenze formative possono essere superate con misure compensative
Il TAR ribadisce un concetto cardine del diritto europeo:
se emergono divergenze tra i percorsi formativi, l’amministrazione non può negare il riconoscimento, ma deve valutare – caso per caso – la possibilità di:
• adattamenti professionali,
• tirocini integrativi,
• prove attitudinali.
Il rifiuto secco è consentito solo quando non esistono misure compensative utili a colmare il divario, il che è raro nelle professioni regolamentate di ambito scolastico.
Perché ad avviso dello studio legale Fasano il percorso formativo estero merita un riconoscimento conforme alla direttiva europea.
Il caso in esame conferma una tendenza diffusa: i percorsi di specializzazione sul sostegno svolti all’estero, soprattutto all’interno dell’UE, presentano una struttura formativa che, pur con differenze terminologiche e organizzative, si sviluppa su contenuti ampiamente comparabili a quelli previsti in Italia.
Caratteristiche comuni dei percorsi esteri
Generalmente tali percorsi includono:
• moduli teorici in pedagogia speciale, psicologia dello sviluppo e metodologia inclusiva;
• un consistente numero di ore di pratica o tirocinio in classi con alunni con disabilità;
• valutazioni finali che attestano competenze effettive nell’inclusione;
• in molti casi, esperienze professionali certificate nel settore.
Questi elementi sono pienamente coerenti con i requisiti italiani richiesti per acquisire la specializzazione sul sostegno.
La direttiva europea: perché è obbligatoria la sua applicazione.
La direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali – modificata dalla direttiva 2013/55/UE – stabilisce un principio essenziale:
Un cittadino dell’Unione che abbia conseguito un titolo professionale in uno Stato membro ha diritto a vederlo riconosciuto negli altri Stati membri, salvo differenze sostanziali che non possano essere colmate con misure compensative.
I punti chiave che si applicano ai docenti di sostegno
1. Libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE)
Il rifiuto ingiustificato ostacola il diritto fondamentale di lavorare in un altro Stato membro.
2. Proporzionalità del diniego
La pubblica amministrazione deve dimostrare che il diniego è necessario e proporzionato, non potendo mai basarsi su presunzioni generiche.
3. Comparazione effettiva dei percorsi
Le autorità devono valutare concretamente il piano di studi estero, senza automatismi.
4. Misure compensative come regola, non come eccezione
La direttiva impone di colmare le eventuali differenze, non di negare il titolo.
Conclusioni
L’ordinanza ottenuta dallo Studio Legale Fasano conferma che il rigetto automatico dei titoli esteri da parte del MIM è incompatibile:
• con la corretta applicazione della direttiva europea,
• con i principi affermati dall’Adunanza Plenaria,
• e con la tutela della libera circolazione dei professionisti nel mercato interno.
Il TAR, ancora una volta, richiama l’amministrazione all’obbligo di svolgere istruttorie approfondite, motivate e conformi al diritto dell’Unione, riaffermando che i docenti che hanno investito nella propria formazione all’estero meritano un esame serio, individualizzato e rispettoso delle norme europee.
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