@assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università
“San Jorge” – Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata
SERCA e con il centro Piatel.
OTTENIAMO 3 sentenze di identico tenore.
Per il TAR il rigetto è errato e fallace, poiché:
La valutazione del predetto Direttore generale inerente alle conoscenze
complessivamente possedute dall’istante, (“ le quali non soddisfano le condizioni
per accedere all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul
sostegno pag. 9 decreto”), appare assunta sulla base di una argomentazione carente
alla luce dei principi di diritto nazionale ed europeo che regolano la materia in
N. 13288/2024 REG.RIC.
esame; allo stato infatti non appare adeguatamente motivata la radicale diversità tra
il percorso formativo italiano e spagnolo, se non sull’apparenza di argomenti
deboli, da cui si fa discendere la mancanza delle condizioni per accedere
all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul sostegno (pag.
9 decreto).
Va infatti rammentato che l’insegnante di sostegno ex L. n. 517 del 1977, la cui
attività è destinata a favorire forme di integrazione a favore degli alunni portatori di
handicap e realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei
singoli alunni, è un docente di classe in possesso di competenze e conoscenze
didattiche e psico-pedagogiche richieste ai fini del conseguimento di quella
professionalità ulteriore che deve caratterizzare la sua funzione, in Spagna come in
Italia.
L’Ufficio, argomentando in vario modo, deduce incolmabili differenze tra i
programmi formativi.
Tale giudizio appare sostanzialmente apodittico e comunque scarsamente
argomentato posto che gli uffici non chiariscono perché un’adeguata previsione di
misure compensative – previste dall’art. 14 Direttiva 2005/36/Ce del Parlamento
Europeo e del Consiglio e che in astratto potrebbero comprendere ore aggiuntive di
didattica/tirocinio/laboratorio – non sia in grado di colmare le mancanze della
formazione estera che comunque appare in ogni caso incentrata sulla figura
dell’alunno con speciali bisogni educativi.
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