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DOCENTI ABILITATI IN ROMANIA ESCLUSI DAGLI ELENCHI AGGIUNTIVI GPS – RECENTISSIME VITTORIE AL TAR DEL LAZIO PER LA CATEGORIA.

Ottobre 12, 2021
I docenti esclusi dagli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), DEVONO essere inseriti con riserva. A stabilirlo con recentissima sentenza dell’11 ottobre 2021 il Tar Lazio – sezione terza Bis.
Sulla scia di tale pronunzia abbiamo avviato i ricorsi al TAR per tutti i docenti esclusi, sia in forma individuale che collettiva.
Per info:
whatsapp: 3348120803
email: studiolegale.fasano@virgilio.it.
tel. 091/545808
IL CASO:
I docenti esclusi dagli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), disciplinati dal decreto ministeriale n. 51/2021, per non aver ottenuto il riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno conseguito all’estero entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, devono essere REINSERITI!
A stabilirlo il Tar del Lazio che così ha statuito sul punto:
Con specifico riferimento ai docenti che hanno conseguito i titoli di abilitazione e/o di specializzazione all’estero ha in particolar modo contemplato la possibilità di essere iscritti con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze, nelle more della definizione del procedimento per il loro riconoscimento.
Sul punto, l’art 7, lett. e) ha infatti statuito che “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.
Dalla natura di lex specialis della richiamata ordinanza rispetto al procedimento di formazione delle GPS discende che l’Amministrazione sia tenuta a dare attuazione alle disposizioni in essa contenute, senza ulteriori margini di discrezionalità, venendo in rilievo un vero e proprio autovincolo per l’esplicarsi della successiva azione amministrativa e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i candidati, che risulterebbero certamente pregiudicati laddove si dovesse consentire all’Amministrazione di poter modificare o, comunque, di interpretare in maniera diversa e più restrittiva, le regole di partecipazione alla procedura già cristallizzate nell’atto generale a monte.
Effettuata tale doverosa premessa, deve aggiungersi che per quanto riguarda la formazione degli elenchi aggiuntivi alle succitate graduatorie, valevoli per il solo a.s. 2021/22 e rilevanti ai fini dell’odierna controversia, la richiamata ordinanza n. 60/2021, all’art. 10 segnatamente, ha espressamente previsto che le modalità relative alla loro costituzione venissero indicate a cura di un successivo decreto.
Con l’impugnato decreto ministeriale n. 51/2021 l’Amministrazione ha dato attuazione all’ordinanza, disponendo la formazione degli anzidetti elenchi aggiuntivi e statuendo, all’articolo 2, che “Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”.
Tale disposizione, nell’estendere il termine per acquisire i titoli di partecipazione alla procedura originariamente fissati, in considerazione dell’impatto della pandemia sui tempi necessari per la conclusione dei corsi di formazione prodromici, ha semplicemente previsto l’applicabilità della stessa anche ai soggetti con titolo conseguito all’estero, senza indicare alcuna restrizione ulteriore rispetto alla possibilità per gli stessi di essere inseriti negli elenchi aggiuntivi con riserva nelle more del riconoscimento del titolo conseguito, così come previsto, in via generale, dall’ordinanza n. 60/2020 e così come consentito ai soggetti in precedenza inseriti nelle GPS.
Peraltro, è lo stesso decreto ministeriale a prevedere, all’articolo 7, che “Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell’OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858”, con ciò significando che in assenza di statuizioni espressamente derogatorie contenute nel decreto, come nel caso di specie, a dover trovare applicazione devono essere i dettami promananti dalla richiamata ordinanza.
4.3 In altri termini, la disciplina generale riferita alla procedura di formazione delle GPS risulta essere stata interamente ed esaustivamente dettata dall’ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi. Inoltre, anche a voler astrattamente ammettere che il sopravvenuto decreto ministeriale fosse stato autorizzato ad apportare delle modifiche a tali regole, circostanza che comunque il Collegio esclude per le ragioni sopra evidenziate, lo stesso non pare comunque aver dettato, in concreto, delle disposizioni che possano essere letteralmente interpretate nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all’estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento.
4.4 Sul punto, va altresì rilevato come il successivo art. 59, co. 4 del d.l. n. 73/2021, nell’istituire un piano straordinario di assunzioni attingendo dalla prima fascia delle GPS e dagli elenchi aggiuntivi ha evidenziato come agli stessi “possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”. La disposizione, dunque, pare dare continuità a quanto già statuito dall’ordinanza ministeriale n. 60/2020, riconoscendo la possibilità per gli aspiranti di essere iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi.
4.5 Da ultimo, deve essere disattesa la considerazione effettuata dall’Amministrazione resistente nei suoi scritti difensivi, nella parte in cui ritiene che l’asserita mancata previsione dell’inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi dei candidati con titolo acquisito all’estero sia stata dettata dalla circostanza di dover evitare che, atteso il ridotto periodo di validità degli elenchi in questione, pari ad un solo anno scolastico, detti docenti potessero beneficiare di contratti a tempo determinato per lo svolgimento di supplenze senza la previa effettiva verifica della riconoscibilità dei titoli vantati da parte del Ministero competente.
In ossequio al d.lgs. n. 206/2007 deve invero rilevarsi come il termine massimo per la conclusione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero sia pari a centoventi giorni dalla presentazione della domanda, con ciò significando che il suo rispetto consentirebbe all’Amministrazione, già nei primi mesi di avvio dell’anno scolastico, di verificare se l’ammissione con riserva dei docenti interessati negli elenchi aggiuntivi sia stata, o meno, sorretta da titoli validi e riconosciuti nel nostro ordinamento, consentendole di adottare tempestivamente le discendenti determinazioni in caso negativo.
In altre parole, la circostanza che la conclusione di detti procedimenti di riconoscimento si protragga molto spesso ben oltre gli indicati termini procedimentali, non pare poter costituire una valida ragione per derogare alle disposizioni contenute, in via generale, nell’ordinanza ministeriale n. 60/2020 con riferimento agli aspiranti all’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS che abbiano conseguito un titolo all’estero, ai quali, pertanto, non può certo chiedersi di dover sopportare il pregiudizio derivante dalla mancata osservanza dei termini imposti all’Amministrazione per la conclusione dei richiamati procedimenti di riconoscimento che, evidentemente, si risolve in una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti che hanno invece beneficiato della riserva ai fini dell’inserimento nelle GPS originarie disciplinate dalla medesima ordinanza.
4.6 Né sul punto possono soccorrere le contestazioni dell’Amministrazione sulla validità del titolo sul sostegno conseguito all’estero dalla ricorrente, atteso che tali rilievi devono essere effettuati nell’ambito del procedimento di riconoscimento attivato su istanza di parte, che ben può concludersi con un provvedimento di segno negativo basato su tali considerazioni. Tuttavia, fintanto che tale procedimento sia ancora in itinere e non sia stato adottato un provvedimento di rigetto espresso dell’istanza presentata, per le ragioni pocanzi evidenziate, la ricorrente deve restare inserita con riserva negli istituendi elenchi aggiuntivi, fermo restando ovviamente il potere dell’Amministrazione di ordinare il suo depennamento in via successiva, laddove il procedimento di riconoscimento del titolo conseguito all’estero dovesse concludersi con esito negativo.
5. Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati ed obbligo dell’Amministrazione di inserire con riserva la ricorrente negli elenchi aggiuntivi delle GPS di cui trattasi.
6. In considerazione della peculiarità delle questioni trattate sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati e dispone l’inserimento con riserva della ricorrente negli elenchi aggiuntivi delle GPS di riferimento.
Spese compensate.

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