Novembre 26, 2018
DOCENTI – MOBILITA’ – PRECEDENZA LEGALE LEGGE N. 104/1992 PER CHI ASSISTE IL FAMILIARE DISABILE – FASE INTERPROVINCIALE – VITTORIA DELLO STUDIO LEGALE FASANO – RECENTISSIMA SENTENZA DI MERITO – ACCOGLIMENTO TOTALE RICORSO – LA DOCENTE TORNA A CASA – NEL TESTO IL PDF DEL PROVVEDIMENTO SCARICABILE – IL DOCENTE HA DIRITTO ALLA PRECEDENZA INDIPENDENTEMENTE DALLA FASE DI MOBILITA’ A CUI PARTECIPA – AVVIO RICORSO INDIVIDUALE AL GIUDICE DEL LAVORO E COLLETTIVO AL TAR LAZIO
Dicembre 10, 2018

MOBILITÀ DOCENTI 2019/2020 – PRECEDENZA EX ART 33 LEGGE 104/1992 PER I DOCENTI CHE PARTECIPANO ALLA MOBILITÀ INTERPROVINCIALE – DIRITTO DI PRECEDENZA ILLEGITTIMAMENTE NEGATO – DIRITTO ALLA PRECEDENZA – AVVIO PRE ADESIONI RICORSO COLLETTIVO AL TAR LAZIO

Novembre 27, 2018

mobilità 2019-2020I docenti che hanno partecipato alle operazioni di mobilità 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020 e che si accingeranno a presentare domanda per la mobilità territoriale 2019/2020 – se referenti unici di un soggetto titolare dei benefici di cui alla L.N. 104/1992 comma 3, art. 3 (condizione di gravità) – continueranno ad essere gravemente danneggiati dalla contrattazione collettiva.

Tanto osservato e per quanto qui interessa, è di precipuo rilievo considerare che nella domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale questi docenti, pur avendone pieno titolo, non hanno potuto far valere e non potranno inserire, in modo del tutto incomprensibile, la precedenza ex art. 33 della L. 104/1992, essendo referenti unici dei seguenti soggetti: madre, padre, sorelle, fratelli, suocera/o, titolari di legge 104/1992 ex art. 3 comma 3 (id est: in condicio di gravità).

Cosa è accaduto nella sostanza? Il sistema IOL (id est: istanze on line) al punto 29, in modo incomprensibile, non permetterà loro l’inserimento della Provincia per la mobilità interprovinciale.

Il docenti, quindi, che hanno partecipato alla mobilità con precedenza prevista ex art.33, comma 6 della legge 104/1992, per consentire la necessaria assistenza continuativa al disabile portatore di Handicap grave ex L. 104/1992 comma 3 art. 3, oggi, pur tuttavia, non la possono far valere!

Come anzi specificato, il sistema messo a disposizione dal MIUR –  la piattaforma IOL (id est: Istanze on line), al punto 29, non consentirà di inserire la precedenza sulla Provincia di residenza del disabile grave, e ciò in assoluto spregio dell’art. 33 della L. 104/1992.

L’esame della precedenza ex art. 33 L. 104/1992, imponeva ed imporrà che a seguito dell’esame della domanda di mobilità presentata dal deducente, in caso di assenza di posti nel primo ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità, il rispetto dei criteri di vicinanza rispetto al primo ambito territoriale indicato, circostanza che nel caso in esame non rispettata in violazione delle previsioni normative del CCNI.

E’ bene all’uopo rammentare che tale precedenza, secondo norme imperative, consiste nella possibilità riconosciuta al personale scolastico di essere trasferito/assegnato nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile. Negare tale precedenza ai soli docenti della fase interprovinciale come il ricorrente è atto lesivo del principio di cui all’art. 3 della Costituzione. Tale condotta è stata resa palesemente contra legem.

Indipendentemente dalla fase di mobilità, infatti, l’art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.

La Legge stabilisce questo. La Contrattazione, invece, senza congrua motivazione,  vi ha derogato in modo illegittimo.

E’ assurdo, peraltro, che tale diritto negato ai docenti che partecipano alle fasi della mobilità interprovinciale, venga invece riconosciuto ai docenti della fase provinciale. Una disparità di trattamento, assurda, irragionevole e priva di base legittimante.

E’ come affermare che in Italia esistano due tipologie di portatori di handicap: i familiari della mobilità provinciale che vantano diritto di tutela ed i familiari della mobilità interprovinciale che non VANTANO ALCUN DIRITTO.

Non solo: tale precedenza rappresenta un diritto del docente, come documentato nella  domanda ed in particolare dalla certificazione personale dei titoli e preferenze allegata alla stessa, atteso che, l’art.33 comma 5 della legge 104/1992, come modificato statuisce che: “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

Per informazioni sulle nostre azioni e ricorsi COLLETTIVI AL TAR LAZIO: studiolegale.fasano@virgilio.it – Whatsapp: 334/8120803


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